Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1031 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1031 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 27956/2022
Rilevato che COGNOME ricorre avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Torino, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, lasciando ferma la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt. 81, com e 495 cod.pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di norme processuali in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 581 e 5 comma 1, lett c) cod.proc.pen, risulta palesemente smentito dagli atti processuali.
Considerato, infatti, che la valutazione di aspecificità della Corte di appello è corr giacché l’appello non si confrontava con il ragionamento del Tribunale circa la mancanza di certezza in ordine alla autenticità di una o più delle generalità dichiarate, il che non conse un’assoluzione (ciò in linea con la giurisprudenza assolutamente di questa Corte secondo cui integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identi qualità personali proprie o di altri la condotta di colui che renda molteplici dichiarazioni fra loro diverse, in merito alle proprie generalità non rilevando, a tal fine, il fatto che stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola de molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero; da ultima Sez. 5, n. 23556 d 15/07/2020, RAGIONE_SOCIALE RACHID, Rv. 279362).
Considerato che l’appello era altresì aspecifico laddove, se è vero che la determinazione dell’aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. era stata effettuata omnibus, è altrettant innegabile che, data la pari gravità dei reati, l’individuazione di ciascuno degli aumenti po avvenire mediante un semplice calcolo matematico.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2022
Il Consigliere Estensore
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