Falsa attestazione a pubblico ufficiale: quando scatta la condanna?
Il tema della falsa attestazione a pubblico ufficiale rappresenta un crinale delicato tra la tutela della fede pubblica e le giustificazioni addotte dai cittadini in sede di controllo. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un caso emblematico, confermando che mentire sulla propria identità o sulle proprie qualità personali agli agenti delle forze dell’ordine configura un reato che difficilmente lascia spazio a esimenti basate su motivi privati.
Nel caso in esame, un conducente aveva fornito indicazioni mendaci durante un controllo stradale per evitare che la proprietaria del veicolo venisse a conoscenza dei suoi numerosi precedenti penali e per nascondere il mancato possesso della patente di guida.
Il dolo nella falsa attestazione a pubblico ufficiale
Uno dei punti cardine della decisione riguarda l’elemento soggettivo del reato. La difesa ha sostenuto che la finalità del soggetto non fosse quella di ingannare lo Stato, bensì quella di tutelare la propria sfera privata nei confronti della proprietaria dell’auto. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che il dolo richiesto per la falsa attestazione a pubblico ufficiale è quello di fattispecie: è sufficiente la consapevolezza e la volontà di rendere una dichiarazione falsa a un pubblico ufficiale.
Le ragioni ultime o i motivi “privati” che spingono il soggetto a mentire non escludono la colpevolezza, poiché l’interesse tutelato dalla norma è la veridicità delle attestazioni ricevute dai funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni.
La particolare tenuità del fatto e i precedenti penali
Un altro aspetto fondamentale trattato nel provvedimento riguarda l’applicabilità dell’articolo 131-bis del codice penale. Il ricorrente invocava l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità della condotta. I giudici hanno però negato tale beneficio, evidenziando come la volontà di raggirare attivamente gli agenti per occultare l’assenza di patente, unita a un certificato penale gravato da numerosi precedenti, renda la condotta tutt’altro che tenue.
Il sindacato di legittimità della Cassazione
La sentenza chiarisce inoltre i limiti del ricorso per cassazione. Il controllo sulla motivazione deve limitarsi a verificare che esista un apparato logico coerente nella decisione del giudice di merito. Non è possibile, in sede di legittimità, richiedere una nuova valutazione delle prove o una verifica sulla rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, a meno che non emerga un vizio logico macroscopico.
Le motivazioni
Le motivazioni espresse dalla Corte si fondano sull’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi proposti. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la decisione, sottolineando che il dolo non viene meno se lo scopo è nascondere informazioni a terzi, in quanto l’atto di mentire al pubblico ufficiale rimane volontario e consapevole. Inoltre, la condotta di raggirare le forze dell’ordine in presenza di una recidiva specifica preclude l’accesso a benefici legati alla scarsa rilevanza del fatto.
Le conclusioni
Le conclusioni portano a una ferma conferma della responsabilità penale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: la protezione della propria privacy o l’evitamento di imbarazzi personali non giustifica mai la fornitura di dati falsi alle autorità, specialmente quando tale comportamento mira a eludere controlli obbligatori sulla sicurezza stradale.
Fornire dati falsi per motivi privati esclude il reato?
No, la volontà di mentire a un pubblico ufficiale sulla propria identità configura il reato indipendentemente dalla motivazione personale sottostante o dal desiderio di nascondere informazioni a terzi.
Si può evitare la condanna se il fatto è considerato lieve?
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto viene esclusa se il soggetto ha numerosi precedenti penali e ha agito con il preciso intento di raggirare le forze dell’ordine.
Qual è il compito della Cassazione nel valutare le motivazioni?
La Suprema Corte deve limitarsi a verificare la coerenza logica dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata senza poter riesaminare direttamente le prove o il merito del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6919 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6919 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SERINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente er stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 595 c.p. (falsa attest dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie altri);
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui il ricorrente denunzia viz motivazione, in particolare l’illogicità della motivazione in ordine alla ri sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e al mancato riconoscimento dell causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto dì cui all’art. 131-bis cod sono entrambi manifestamente infondati, poiché il vizio censurabile a norma dell’art 606, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazion limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza del motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. e, al con specifica sia che la finalità del ricorrente di nascondere alla proprietaria della i suoi precedenti penali non esclude il dolo di fattispecie, sia come l’esclusione causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia giustificata dalla volontà del soggetto – gravato dí gravi e numerosi precedenti penali – di raggirare gli opera del RAGIONE_SOCIALE sul mancato possesso di patente di guida;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cosi deciso il 19 novembre 2025.