Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23263 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23263 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ERICE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in epigrafe, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Trapani in ordine alla ricettazione di un telefono cellulare.
A sostegno del ricorso ha formulato cinque motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge in relazione all’utilizzabilità della deposizione testimoniale di COGNOME, nipote del ricorrente, che aveva chiesto di avvalersi della facoltà di non rispondere.
2.2. Violazione di legge ed illogicità della motivazione con riferimento alla ritenu responsabilità del ricorrente, fondata sulle risultanze dei tabulati telefonici, ritenute invec il coimputato COGNOME a dimostrare da sole il possesso del telefono cellulare, e sull’erronea lettura RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del teste COGNOME COGNOME che, dopo aver chiesto di avvaler della facoltà di non rispondere, aveva “sostenuto la condivisione dell’utenza intestata al sig COGNOME COGNOME COGNOME di tutto il nucleo familiare”.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuant generiche ed al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione dell pena inflitta, che si assume avrebbe dovuto essere determinata COGNOMEndo da una pena base più vicina ai minimi edittali.
Con requisitoria scritta del 10/1/2024 il PG NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto.
E’ fuor di dubbio che nella nozione di “prossimi congiunti” dell’imputato ai quali l’art. 1 cod. proc. pen. conferisce la facoltà di astenersi dal deporre, devono intendersi i soggett indicati dall’art. 307, comma quarto, cod. pen., contenendo quest’ultimo una disposizione di portata generale e che, pertanto, in tale nozione rientrava anche il teste COGNOME NOME, nipote “e fratre” del ricorrente (Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Rv. 265547)
L’art. 199 cod. proc. pen., che disciplina la facoltà di astensione dei prossimi congiun dell’imputato dalla testimonianza, però, identifica la nullità derivante dall’omesso avviso d prossimi congiunti dalle facoltà di astensione, alla quale è equiparabile la negazione di t
facoltà, quale nullità relativa, non essendo la stessa riconducibile alle categorie di cui agli 178 e 179 cod. proc. pen. Il rilievo di tale nullità, di conseguenza, è sottoposto agli stringe termini di decadenza previsti dagli artt. 181, comma 4, e 182, comma 2, cod. proc. pen., sicché la nullità dell’esame testimoniale deve essere eccepita dalla COGNOME che vi assiste prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l’impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell’art. 181, comma 4, cod. proc. pen. (così Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, Rv. 273219 ; Sez. 5, n. 48693 del 19/09/2014 Rv. 261437).
Nel caso di specie, non risultano rispettati i termini sopra indicati, atteso che l’eccezion stata sollevata per la prima volta in questa sede, quando la difesa risulta, pertanto, decaduta dalla facoltà di eccepire la relativa invalidità.
Il giudizio di penale responsabilità espresso dai giudici di merito nei confronti d ricorrente si fonda sulle risultanze dei tabulati telefonici e, come si è detto, sulla deposizi testimoniale di COGNOME NOME, titolare di una RAGIONE_SOCIALE due schede inserite nel telefono cellula provento di furto, che “ha confermato che il detto telefono cellulare era in uso esclusivo dell zio COGNOME NOMENOME odierno imputato, che aveva personalmente attivato la suddetta scheda” (così la sentenza impugnata, alla pag. 4). Si tratta di un percorso argomentativo privo di vizi logici o giuridici, contestato con dal ricorrente, con il secondo motivo di ricorso censure generiche ed attinenti al merito della decisione impugnata, inammissibili perché sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse pro per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello sp della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
Attiene al merito della decisione impugnata e, come tale, è insindacabile in questa sede, anche la valutazione della Corte territoriale che senza incorrere in vizi logici ha ritenuto n potersi riconoscere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. in considerazion del valore del bene oggetto di ricettazione, ritenuto “di ben apprezzabile consistenza”, tanto che specularmente, il valore del bene di cui si tratta è stato ritenuto tale da non consentire riconoscere l’invocata attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
L’onere di motivazione del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche deve ritenersi soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondar riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460), atteso che la censura rivolta dal ricorrente a tale valutazione si fonda unicamente sul “contenuto valore dell’oggetto ricettato” che, invece, si è visto essere stato apprezzato dalla Corte territorial termini di” ben apprezzabile consistenza”.
Anche la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/201, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre, essendosi contenuta la pena in misura non lontana dai minimi edittali, pur considerando esplicitamente il valore del bene ricettato, l’intensità del dolo e la personalità del ricorre gravato da precedenti per reati contro il patrimonio.
Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità d ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in camera di consiglio, il 4 aprile 2024
Il Presi
Gepp
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
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