Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 264 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 264 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso il quale si deduce la nullità dell’udien convalida dell’arresto ed il successivo giudizio direttissimo in ragione dell’omessa tempestiv effettiva comunicazione dell’intervenuto arresto è manifestamente infondato, dovendosi rinviar a pacifico principio di diritto, a cui ha fatto riferimento la Corte clí merito richiamando l’o resa dal Tribunale di Alessandria, a mente del quale è “regolare l’avviso inviato al difensore fax di fissazione dell’udienza per la convalida dell’arresto nella sera antecedente il dell’udienza medesima, stante l’onere a carico dell’avvocato di assicurarsi delle comunicazio pervenute al proprio fax (Sez. 4, n. 2364 del 03/10/2013, dep. 2014, Nìang, Rv. 258213);
rilevato che il secondo motivo attraverso il quale si censura la ritenuta responsabilità ordine all’evasione è generico e declinato in fatto nella parte in cui intende confutare attra il tentativo di assegnare una differente lettura delle emergenze probatorie, la corrett esaustiva ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito che hanno rilevato come il rico si fosse allontanato dall’abitazione per fare irruzione in altro appartamento ed aggredire persone;
rilevato che generica risulta la censura rivolta alla decisione nella parte in cui ha ritenu non concedere le attenuanti generiche, visto che la Corte di merito fatto pertinente riferime alla gravità del fatto ed alla personalità del ricorrente ex art. 133 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022