Evasione: la rigidità degli arresti domiciliari
L’evasione dagli arresti domiciliari rappresenta una violazione grave degli obblighi custodiali che può portare a pesanti conseguenze penali. Molti sottovalutano la portata di questa norma, ritenendo erroneamente che brevi allontanamenti o motivazioni personali possano giustificare l’assenza dal domicilio eletto.
La configurazione del reato di evasione
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di evasione si perfeziona con il semplice allontanamento non autorizzato dal luogo di restrizione. Non assume alcun rilievo la durata dell’assenza, né la distanza percorsa dal soggetto. L’obiettivo del legislatore è infatti quello di garantire la costante reperibilità e il controllo dell’autorità giudiziaria sulla persona sottoposta a misura cautelare.
Durata e distanza dello spostamento
La Corte ha chiarito che anche uno spostamento di pochi metri o di pochi minuti integra la fattispecie penale. Qualsiasi condotta che eluda la vigilanza sullo stato custodiale è punibile, poiché vanifica la funzione stessa della misura cautelare. Non è possibile invocare la tenuità del fatto basandosi esclusivamente sulla brevità dell’allontanamento.
Lo stato di necessità e la prova dell’urgenza
In sede difensiva, viene spesso invocato lo stato di necessità per giustificare l’evasione. Tuttavia, affinché questa esimente sia riconosciuta, occorre fornire una prova rigorosa di un pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Nel caso di specie, il ricorrente ha sostenuto di essersi allontanato per assistere il figlio disabile, ma tale giustificazione è stata ritenuta inverosimile e priva di riscontri credibili.
Il ruolo dei giudici di merito
La valutazione sulla credibilità delle giustificazioni fornite dall’imputato spetta esclusivamente ai giudici di merito. Se la motivazione fornita dalla Corte d’Appello è logica e coerente, la Cassazione non può procedere a una nuova valutazione dei fatti. La genericità dei motivi di ricorso porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato come il ricorrente si sia limitato a riproporre tesi difensive già ampiamente smentite nei gradi precedenti. La decisione impugnata è stata ritenuta corretta in quanto si è uniformata ai principi di diritto che considerano l’allontanamento non autorizzato sempre penalmente rilevante. La mancanza di credibilità della tesi dello stato di necessità ha precluso ogni possibilità di accoglimento del ricorso.
Le conclusioni
Il rispetto rigoroso delle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari è l’unico modo per evitare nuove incriminazioni per evasione. La sentenza ribadisce che la libertà di movimento è totalmente subordinata all’autorizzazione del giudice. Chi sceglie di ignorare tali limiti, anche per ragioni apparentemente valide ma non provate, si espone a condanne certe e al pagamento delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle Ammende.
Anche un breve allontanamento dai domiciliari costituisce reato?
Sì, la giurisprudenza stabilisce che qualsiasi allontanamento non autorizzato integra il reato di evasione, indipendentemente dalla durata o dalla distanza dello spostamento.
Si può giustificare l’evasione con motivi familiari urgenti?
Lo stato di necessità può essere invocato solo se l’urgenza è reale, imminente e provata con prove rigorose che la rendano credibile agli occhi del giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria, solitamente tra i 1000 e i 3000 euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1718 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1718 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARATORE NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che i due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da assoluta genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domicilíari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
rilevato che con congrua motivazione la Corte di appello ha anche escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato di necessità per la ritenuta inverosimile giustificazione dell’allontanamento riferita in modo non credibile alla necessità di provvedere all’assistenza del figlio disabile;
ritenuto che il terzo motivo riferito al trattamento sanzioNOMErio essendo incentrato su una diversa valutazione della gravità dei fatti non può essere preso in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alla valutazione dei giudici di merito, sorretta da motivazione non illogica;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022