Evasione: Ricorso Respinto se i Motivi sono Ripetitivi
Il reato di evasione si configura quando una persona si allontana illegittimamente dal luogo in cui è ristretta, come nel caso degli arresti domiciliari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi presentati contro le sentenze di condanna per tale reato, sottolineando l’importanza di non limitarsi a riproporre argomenti già vagliati.
I Fatti del Caso: La Condanna per Evasione
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato, ristretto in regime di detenzione domiciliare, si era allontanato dalla propria abitazione senza una valida giustificazione. Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso per Evasione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio procedurale fondamentale: un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici hanno constatato che le ‘doglianze’ dell’imputato erano meramente riproduttive dei motivi già adeguatamente analizzati e disattesi dalla Corte d’Appello, senza che il ricorrente si confrontasse criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha evidenziato due punti cruciali. In primo luogo, il ricorso era privo di novità e non contestava in modo specifico le ragioni giuridiche che avevano portato alla condanna. La Corte d’Appello aveva correttamente accertato l’allontanamento ingiustificato dall’abitazione.
In secondo luogo, la Corte ha dato peso ai precedenti penali del ricorrente. L’imputato non solo era gravato da ‘allarmanti precedenti’, ma aveva già riportato diverse condanne specifiche per il reato di evasione. Questa circostanza ha fatto sì che mancasse il presupposto dell’ ‘occasionalità della condotta’, un elemento che, in altre situazioni, potrebbe portare a una valutazione diversa della gravità del fatto. La reiterazione del comportamento illecito ha dunque rafforzato la decisione dei giudici.
Le Conclusioni
L’ordinanza stabilisce che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione è giustificata, secondo i giudici, dal fatto che il ricorso è stato proposto ‘in colpa’, ovvero senza una reale prospettiva di accoglimento e basandosi su motivi palesemente infondati. La decisione ribadisce quindi un principio importante: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile, presentando argomentazioni pertinenti e innovative, e non con meri tentativi dilatori o ripetitivi.
Perché il ricorso per evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una mera ripetizione di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quale ruolo hanno avuto i precedenti penali del ricorrente nella decisione?
I precedenti penali, incluse diverse altre condanne per evasione, sono stati decisivi. Hanno dimostrato che la condotta non era occasionale, ma un comportamento reiterato, escludendo così la possibilità di una valutazione più mite del fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41306 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41306 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
21/RG NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la epigrafe con cui è stato condannato per il reato di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze sono meramente riprod motivi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da merito, con cui il ricorrente non si confronta (si veda pag. 3 della sentenza là dove appello danno atto che il ricorrente si era allontanato dall’abitazione, in cui era ris di detenzione domiciliare, senza che ricorresse una causa che giustificasse tale con lo stesso , non solo era gravato da allarmanti precedenti penali, ma aveva riport condanne per evasione, di guisa che mancava il presupposto della occasionalità della c ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.