Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1628 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1628 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato il DATA_NASCITA a Palermo avverso la sentenza del 27 maggio 2022 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del locale Tribunale nei confronti di NOME COGNOME alla pena di un anno di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo il motivo di seguito indicato, a sua volta sotto articolato.
Violazione di legge in relazione all’art. 385 cod. pen. in quanto il ricorrente era stato autorizzato ad allontanarsi dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari, peraltro con il braccialetto elettronico, per recarsi al Caf ed è stato per questo sempre reperibile per la polizia giudiziaria.
Inoltre, la Corte di appello aveva erroneamente rigettato sia l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sia la richiesta d concessione delle attenuanti generiche, nonostante la minimale offensività del fatto.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020 e le parti hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, in parte perché generico e in parte perché meramente reiterativo.
La Corte distrettuale, con argomenti logici e completi, ha affermato la responsabilità penale del ricorrente che, autorizzato ad allontanarsi dal luogo in cui scontava gli arresti domiciliari con presidio elettronico, per recarsi al Caf, era rientrato a casa dopo 4 ore, ma subito se ne era allontanato senza dare comunicazione agli operanti, come stabilito dal provvedimento autorizzativo, con ciò eludendo le possibilità di controllo. Infatti, i Carabinieri erano stati avvisat grazie all’allarme inviato dal braccialetto e, a seguito dell’accertamento compiuto al domicilio, avevano verificato l’allontanamento di NOME.
Alla luce di questi elementi di fatto, il ricorrente si è limitato a riprodurre profi di censura già vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata che ha dato conto della condotta di NOME nei termini indicati e ha ritenuto che la sua giustificazione essere rientrato a casa per un bisogno fisiologico e non volersi sottrarre “in via definitiva” alla vigilanza dell’Autorità – fosse non credibile e, comunque, irrilevante ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato stante la consapevole violazione delle prescrizioni.
Anche il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è reiterativo e generico a fronte degli
argomenti contenuti nella sentenza che hanno ritenuto la condotta di non particolare tenuità in quanto NOME, pur con il presidio elettronico, non era stato trovato dai Carabinieri e aveva fatto ritorno al domicilio solo dopo essere stato contattato telefonicamente da questi, senza offrire alcun elemento di giustificazione. Alla valutazione della sentenza impugnata il ricorrente non ha opposto alcun elemento concreto, limitandosi ad una apodittica asserzione circa la sussistenza dei presupposti formali della causa di non punibilità.
Infine, la Corte di appello si sottrae alle censure mosse circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche motivata congruamente in forza dei numerosi precedenti di NOME anche per evasione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nell’importo indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2022
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