Evasione e particolare tenuità: i chiarimenti della Cassazione
Il reato di evasione rappresenta una delle fattispecie più delicate in ambito di esecuzione penale, specialmente quando si intreccia con le nuove cause di non punibilità. La recente pronuncia della Corte di Cassazione analizza i confini della particolare tenuità del fatto applicata a chi viola le prescrizioni della detenzione.
Il caso e la condotta contestata
Un soggetto, già condannato nei gradi di merito per essersi allontanato dal luogo di restrizione, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando l’eccessiva severità del giudizio. La difesa ha puntato sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che l’offesa arrecata fosse di lieve entità e che dovesse essere riconosciuta un’attenuante specifica per le modalità del rientro in custodia.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno respinto le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come i motivi proposti fossero una mera riproposizione di quanto già esaminato e correttamente respinto dalla Corte d’Appello. Non è possibile, in sede di legittimità, richiedere una nuova valutazione dei fatti se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano su due pilastri giuridici. In primo luogo, il diniego della particolare tenuità del fatto è stato giustificato dall’analisi del portato oggettivo della condotta e dall’intensità del dolo. I giudici hanno ritenuto che la volontà di sottrarsi alla restrizione, unita alle modalità dell’allontanamento, fosse incompatibile con un’offesa di scarso rilievo. In secondo luogo, la Corte ha affrontato la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 385, comma IV, c.p. È stato chiarito che la differenza di regime tra chi evade dalla detenzione domiciliare e chi evade dal carcere è pienamente legittima. Tale distinzione risponde a una scelta razionale del legislatore legata alla diversa natura e pericolosità delle situazioni di restrizione, rendendo manifestamente infondata ogni ipotesi di disparità di trattamento incostituzionale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il reato di evasione non può essere facilmente derubricato a fatto di lieve entità quando la condotta manifesta una chiara volontà di sfida alle prescrizioni dell’autorità. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia funge da monito sulla rigorosa applicazione delle norme che regolano la detenzione, confermando che la discrezionalità del giudice di merito, se ben motivata, resta insindacabile in Cassazione.
Quando si può invocare la particolare tenuità del fatto per il reato di evasione?
La particolare tenuità può essere invocata solo se l’offesa è di scarso rilievo e il comportamento non è abituale, ma il giudice valuta rigorosamente l’intensità del dolo e le modalità della fuga.
Esiste differenza tra evadere dal carcere o dai domiciliari?
Sì, la legge e la giurisprudenza prevedono regimi differenti poiché la detenzione domiciliare e quella carceraria hanno presupposti di pericolosità e modalità di controllo diversi.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50187 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50187 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Imparato NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per di cui all’art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimit meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi co argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e sia il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex ad 131 bis cod. pen. pagg. 4-5 della sentenza impugnata laddove si emarginano i profili in fatto diretti a cr il portato oggettivo della condotta e l’intensità del dolo ritenuti incompal:ibili con l dell’offesa rivendicata dalla difesa); sia in riferimento allia mancata concessione alla di cui all’art. 385, comma IV, cod. pen. (si veda dall’ultimo capoverso di pagina 5 della impugnata), le cui considerazioni risultano inadeguatamente attinte dal ricorso prospett questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata alla luce delle eviden che legittimano la differenza di regime legata al disposto del comma IV dell’art 385 detenzione domiciliare e la restrizione in carcere.
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4/12/2023