Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50189 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50189 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Rivoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Torino;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di e di cui all’art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittim meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi co argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. valo la gravità dell’illecito che le modalità dell’allontanamento (si veda in particolare sentenza impugnata), ritenute ostative a formulare un giudizio di particolare tenuità secondo valutazioni di merito che , così argomentate, non sono sindacabili in sede di le
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023