Evasione e ricorso in Cassazione: i limiti della difesa
Il reato di evasione rappresenta una violazione degli obblighi restrittivi imposti dall’autorità giudiziaria. Quando si giunge dinanzi alla Corte di Cassazione, la strategia difensiva deve essere estremamente rigorosa, poiché non è più possibile discutere il merito dei fatti, ma solo la corretta applicazione delle norme giuridiche.
Il caso oggetto di esame
Una cittadina, già condannata per il delitto di evasione previsto dall’art. 385 del Codice Penale, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello. La doglianza principale riguardava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo rispetto alla gravità del fatto contestato.
La genericità dei motivi di ricorso
Nel diritto penale, il ricorso per Cassazione richiede che le censure siano specifiche e puntuali. Nel caso di specie, la difesa si è limitata a una contestazione astratta della pena, senza indicare quali norme di legge fossero state violate o quali elementi di fatto fossero stati travisati dai giudici di merito. Questa mancanza di specificità rende il ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della settima sezione penale hanno ribadito che i motivi attinenti alla severità della pena non sono ammessi in sede di legittimità se formulati in modo generico. La Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della congruità della sanzione, a meno che non emerga un vizio logico o giuridico evidente nella motivazione della sentenza impugnata.
Conseguenze processuali e pecuniarie
L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze dirette per il ricorrente. Oltre alla definitività della condanna per evasione, la legge prevede l’obbligo di rifondere le spese del procedimento. Inoltre, qualora l’inammissibilità sia imputabile a colpa della parte, viene irrogata una sanzione pecuniaria proporzionata, da versare alla Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile poiché le censure relative al trattamento sanzionatorio non hanno esplicitato le ragioni di diritto o i dati di fatto necessari a sorreggere le critiche. La genericità dell’impugnazione impedisce alla Cassazione di entrare nel merito della questione, rendendo l’atto nullo sotto il profilo degli effetti giuridici desiderati.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che per contestare una condanna per evasione in sede di legittimità è indispensabile una tecnica redazionale precisa. La semplice lamentela sulla severità della pena, priva di un supporto argomentativo solido e specifico, conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità e a un aggravio dei costi per il condannato. La corretta formulazione dei motivi è l’unico strumento per garantire un effettivo controllo sulla legalità della sanzione inflitta.
Cosa accade se i motivi del ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di esaminare il merito della questione e rendendo definitiva la condanna precedente.
Si può contestare la severità della pena per evasione in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra una violazione di legge o un vizio di motivazione specifico, non essendo sufficiente una lamentela generica sulla misura della sanzione.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39942 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39942 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIERI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 3
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso – attinenti alla eccessiva severità d sanzioNOMErío – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quan modo del tutto generico, non esplícítando le ragioni di diritto o í dati di fatto censure;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con l della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 31 15/09/2023