Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12693 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Caulonia il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 20 aprile 2023 visti gli atti, GLYPH impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse mediante “pec” dalla difesa del ricorrente, con le quali è st ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di NOME COGNOME impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna, alla pena ritenuta di giustizia comminata nei confronti del ricorrente, per l’evasione dallo stesso realizzata in data 21 agos 2022 allontanandosi, senza giustificazione alcuna, dalla residenza ove si trovava ristretto detenzione domiciliare.
Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancat applicazione della causa di non punibilità di cui all’art 131 bis cod. pen.
Ad avviso della difesa, la Corte del merito, nel pervenire alla conclusione contrastata d ricorso, avrebbe valorizzato aspetti:
-per un verso indifferenti al fine, perché nella sostanza coincidenti con i presuppos funzionali al giudizio di responsabilità, così da risultare inidonei a definire il portato o della offensività della condotta in contestazione;
-per altro verso, inconferenti nel rimarcare l’intensità del dolo, perché l’aver evidenziat superficialità del relativo atteggiamento psicologico alla luce delle giustificazioni addot COGNOME a sostegno del riscontrato allontanamento dal domicilio ove lo stesso si trovava ristr in detenzione domiciliare, più che implementare il disvalore del contegno tenuto, rassegnava, sul piano logico, una complessiva modestia della violazione, coerente alla rivendicata causa di non punibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita l’accoglimento per le ragioni precisate di seguito.
Le due conformi decisioni di merito restituiscono il seguente quadro fattuale.
L’imputato si trovava in detenzione domiciliare, con possibilità di allontanarsi dal luogo restrizione per quaranta ore settimanali, dal lunedì al venerdì, per ragioni lavorative e, nei g restanti, per due ore (dalle ore 10 alle 12), per provvedere alle proprie esigenze di vita.
In esito ad un controllo, non venne trovato in casa, di sabato, alle ore 8,55 (e dunque fuo dall’orario assentito). Rientrato in casa in concomitanza al detto controllo, ebbe a giustifica propria assenza con la necessità di procurarsi delle sigarette, essendo un accanito fumatore.
Così descritta, nei suoi estremi fattuali, la vicenda a giudizio, ritiene la Corte che il g di merito reso con la decisione gravata quanto alla ritenuta non applicabilità della causa di n punibilità dettata dall’art 131-bis cod. pen. regga l’urto delle censure prospettate dalla dif
3.1. Ferma la sussistenza dei costituti oggettivi dell’ipotesi di reato contestata e rite offerti incontrovertibilmente dalla riscontrata assenza del ricorrente dal domicilio ove si tro ristretto in detenzione in un orario incompatibile con le autorizzazioni che gli consentivano allontanarsene, va rimarcata l’indimostrata modestia dei connotati propri della condott materiale rivendicata dalla difesa (ad avviso della quale l’assenza dalla residenza sarebbe stat coincidente al tempo necessario per l’acquisto delle sigarette presso il rivenditore posizionat pochi metri dal domicilio violato), trattandosi di aspetto in fatto solo affermato ma che non t adeguato conforto nelle due sentenze di merito, senza che risulti indicato l’eventua travisamento per omissione di elementi probatori acquisiti e non valorizzati in tale direzione.
3.2. In ogni caso, anche a seguire pedissequamente l’assunto difensivo, lo stesso non porta comunque all’accoglimento del ricorso.
In termini di assorbente decisività, vanno, infatti, apprezzati gli aspetti in fatt decisione impugnata da valorizzare nell’ottica della rimarcata intensità del dolo, rit mostrarsi incompatibile alla rivendicata tenuità dell’offesa.
La gratuità della addotta ragione giustificativa della violazione riscontrata (l’a sigarette, essendo l’imputato un accanito fumatore), infatti, assume toni d inconciliabilità con la rivendicazione difensiva, vieppiù se letta e filtrata alla luce d di libertà garantiti dalle deroghe autorizzative assentite dal Magistrato di sorvegl della correlata possibilità di soddisfare la detta esigenza entro ambiti temporali imm contigui alla condotta (il ricorrente era autorizzato ad allontanarsi dal domicilio poco più di un’ora dal momento in cui ne è stata verificata l’assenza).
Aspetti, questi, destinati a disvelare la marcata gratuità della violazione, si rimarchevole indifferenza rispetto al vincolo restrittivo, correttamente valorizzata ne condotta a giudizio incompatibile con la tenuità dell’offesa propria della causa di no rivendicata, senza incorrere in manifeste incongruenze logiche.
Da qui la infondatezza del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al p delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente