Evasione per futili motivi: la Cassazione conferma la punibilità
L’evasione per futili motivi non può beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo che si era allontanato dal regime restrittivo a cui era sottoposto per un motivo decisamente singolare: la raccolta di nocciole. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della gravità di un reato dipende non solo dal danno materiale, ma anche dal contesto e dalle motivazioni che lo hanno generato.
I Fatti del Caso
Un individuo, sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale, veniva condannato per il reato di evasione. La sua difesa presentava ricorso fino in Cassazione, sostenendo che il fatto dovesse essere considerato non punibile per la sua scarsa offensività. La giustificazione addotta per l’allontanamento era legata alla necessità di raccogliere delle nocciole, un motivo che la difesa riteneva sufficiente a dimostrare la tenuità della condotta.
La Corte d’Appello aveva già respinto questa tesi, evidenziando come un’azione del genere, posta in essere pochi giorni dopo l’inizio della misura restrittiva e per una ragione così futile, non potesse essere considerata di lieve entità. Il ricorrente, tuttavia, insisteva, lamentando che la Corte d’Appello avesse introdotto una circostanza aggravante non contestata, quella dei motivi “abbietti e futili”.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’evasione per futili motivi
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano altro che una ripetizione delle stesse argomentazioni già adeguatamente confutate nel precedente grado di giudizio. La Cassazione ha quindi confermato la valutazione della Corte d’Appello, rigettando l’idea che l’evasione per futili motivi potesse essere derubricata a fatto di scarsa offensività.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra la valutazione dell’offensività complessiva di un reato e l’applicazione formale di una circostanza aggravante. La Corte di Cassazione ha chiarito che il riferimento della Corte d’Appello alla “futilità” del motivo non costituiva l’introduzione di una nuova aggravante, ma era un elemento essenziale per rispondere al motivo di appello del ricorrente. Per valutare se un fatto sia di “particolare tenuità”, il giudice deve necessariamente considerare tutte le circostanze della condotta, comprese le ragioni che l’hanno determinata.
Secondo la Corte, una ragione futile come la raccolta di nocciole, lungi dal diminuire la gravità del fatto, ne evidenzia la “non scarsa offensività”. Tale motivazione dimostra un disprezzo per il precetto giudiziario e una mancanza di percezione della serietà della propria condizione, elementi che ostacolano l’applicazione di cause di non punibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante spunto di riflessione. Sancisce che la valutazione della gravità di un reato non è un esercizio meramente formale, ma un’analisi sostanziale che tiene conto del contesto e delle motivazioni dell’agente. Commettere un’evasione per futili motivi non è una circostanza attenuante, ma, al contrario, un indicatore della serietà della condotta e della sua offensività. La decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso a benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto è precluso a chi dimostra, con il proprio comportamento, di non comprendere la gravità delle proprie azioni e il valore delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché riproponeva le medesime censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello, risultando privo di fondamento.
L’evasione per un motivo “futile” come la raccolta di nocciole è considerata di scarsa offensività?
No, la Corte ha confermato che un’evasione commessa per un motivo così futile dimostra una “non scarsa offensività” della condotta, impedendo l’applicazione di cause di non punibilità basate sulla tenuità del fatto.
Il riferimento ai “motivi futili” ha introdotto una nuova aggravante non contestata?
No, la Corte di Cassazione ha specificato che il riferimento alla futilità del motivo da parte della Corte d’Appello non era una nuova aggravante, ma un argomento utilizzato per valutare l’offensività complessiva del reato, in risposta diretta ai motivi sollevati dall’appellante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15479 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GENNARO VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOL
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità è riproduttivo di identica cens adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta di evasione posta in essere alcuni giorni dopo dalla sua esecuzio per motivo “futile” in quanto afferente alla prospettata raccolta di nocciole; che privo di risulta la critica a mente della quale sarebbe stata introdotta nella motivazione una circosta aggravante mai contestata (quella dei motivi “abbietti e futili”), essendo la risposta della di appello funzionale al motivo di gravame dedotto in quella sede e relativa al solo aspe della offensività complessivamente apprezzata;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024.