Evasione e limiti della particolare tenuità del fatto
Il reato di evasione rappresenta una violazione grave degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso in cui un imputato ha tentato di giustificare il proprio allontanamento dal domicilio invocando ragioni di salute. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che scuse pretestuose non possono sanare la condotta illecita.
Il caso e la condotta contestata
La vicenda riguarda un soggetto che, sottoposto a misure restrittive, è stato sorpreso lontano dal luogo di detenzione. La difesa ha sostenuto che l’allontanamento fosse necessario per motivi medici urgenti. Tuttavia, le indagini e il controllo in loco hanno dimostrato che tale giustificazione era priva di fondamento reale. Il comportamento tenuto dall’imputato al momento del controllo ha smentito categoricamente l’urgenza sanitaria dichiarata.
La pretestuosità delle scuse
I giudici di merito avevano già evidenziato come le ragioni addotte fossero meramente strumentali. In sede di legittimità, la Cassazione ha confermato che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti se la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente. La pretestuosità della scusa aggrava la posizione dell’imputato, rendendo evidente la volontà di eludere i controlli.
Evasione e applicazione dell’Art. 131-bis c.p.
Un punto cruciale della decisione riguarda l’invocata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha negato tale beneficio, sottolineando che l’intensità del dolo e la gravità del fatto ostano a una valutazione di scarsa offensività. Quando l’evasione è frutto di una scelta deliberata e non supportata da necessità reali, il sistema penale non può mostrare indulgenza.
Il ruolo dei precedenti penali
Oltre alle modalità del fatto, la Corte ha considerato i precedenti penali del ricorrente. La presenza di elementi negativi nel curriculum giudiziario impedisce la concessione delle attenuanti generiche. La reiterazione di condotte illecite dimostra una scarsa capacità di rispettare le prescrizioni legali, giustificando un trattamento sanzionatorio rigoroso.
Le motivazioni
La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. I motivi proposti dalla difesa non hanno scalfito la tenuta logica della sentenza di appello. In particolare, è stata ritenuta corretta la valutazione sulla gravità del fatto, che impedisce l’applicazione di sconti di pena o esclusioni di punibilità basate sulla tenuità della condotta.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: le prescrizioni giudiziarie devono essere rispettate rigorosamente. Qualsiasi allontanamento non autorizzato deve essere supportato da prove oggettive e non da semplici asserzioni. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della pena, ma anche l’obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende, sanzionando l’abuso dello strumento del ricorso.
Quando una scusa medica non evita la condanna per evasione?
La condanna viene confermata se la giustificazione medica risulta pretestuosa e contraddetta dal comportamento concreto del soggetto al momento del controllo delle forze dell’ordine.
Perché è stata negata la particolare tenuità del fatto?
Il beneficio è stato negato a causa dell’elevata intensità del dolo e della gravità della condotta, valutate anche alla luce dei precedenti penali del soggetto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1726 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1726 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il primo motivo relativo alla giustificazione dell’allontanamento per ragi salute è inammissibile perché con esso si reitera la stessa questione già affrontata e ris dalla corte di appello con motivazione immune dai vizi denunciati, per il coerente riferim alla pretestuosità delle scuse fornite contraddette dal comportamento in concreto tenuto momento del controllo;
ritenuto che il secondo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispett puntuale motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell’art. 131cod. pen. sotto il profilo dell’intensità del dolo e della gravità del fatto, cons valutazioni espresse sulle ragioni dell’allontanamento che non possono dirsi affette da evide vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in se legittimità;
ritenuto che il terzo motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche appar reiterativo e generico, in assenza di un confronto con gli elementi negativi di giudizio tra suoi precedenti;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022
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