Evasione: perché la scusa del farmaco non evita la condanna
Il reato di evasione rappresenta una violazione degli obblighi restrittivi che l’ordinamento punisce con rigore per garantire l’efficacia delle misure cautelari o detentive. In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un soggetto che ha tentato di giustificare il proprio allontanamento dal domicilio adducendo ragioni di salute legate all’assunzione di medicinali.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine da un controllo effettuato dalla polizia giudiziaria presso l’abitazione di un soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale. Gli agenti, nonostante i ripetuti tentativi, non ricevevano risposta al campanello, accertando così l’assenza dell’individuo. L’imputato si difendeva sostenendo che l’assunzione di un particolare farmaco gli avesse causato uno stato di sonno o torpore tale da impedirgli di udire le chiamate degli agenti. La Corte d’Appello aveva già rigettato tale tesi, ritenendola una mera strategia difensiva priva di riscontri oggettivi.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno sottolineato come la motivazione della sentenza impugnata fosse corretta sia in fatto che in diritto. Il controllo effettuato dalle forze dell’ordine è stato definito “penetrante” e tale da escludere che la mancata risposta potesse dipendere da una semplice distrazione o da un sonno indotto da farmaci. La durata del controllo e l’insistenza degli agenti rendono l’allontanamento dall’abitazione l’unica spiegazione logica e plausibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla natura del ricorso, giudicato generico e riproduttivo di questioni già ampiamente trattate. I giudici hanno chiarito che non è possibile richiedere in sede di legittimità una nuova valutazione degli effetti del farmaco sull’imputato, trattandosi di un accertamento di merito. Inoltre, è stato evidenziato che nessun farmaco comune può spingersi al punto di annullare la percezione sensoriale per un lasso di tempo così esteso da coprire l’intera durata di un controllo di polizia giudiziaria. La condotta è stata dunque inquadrata correttamente come evasione, non essendo stata fornita alcuna prova idonea a confutare l’assenza fisica dal luogo di restrizione.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza ribadiscono l’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto per i ricorsi dichiarati inammissibili. Questa pronuncia conferma un orientamento rigoroso: le giustificazioni basate su stati soggettivi o assunzioni di farmaci devono essere supportate da prove scientifiche e documentali inoppugnabili, altrimenti prevale l’accertamento oggettivo compiuto dagli organi di controllo.
L’assunzione di un farmaco può giustificare la mancata risposta a un controllo?
No, se l’effetto del farmaco non è tale da impedire oggettivamente la percezione dei segnali acustici per un lungo periodo, la giustificazione viene considerata inattendibile dai giudici.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle Ammende.
La Cassazione può rivalutare le prove sugli effetti di un medicinale?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non può compiere nuovi accertamenti di fatto o rivalutare il merito delle prove già esaminate nei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42013 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42013 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si contesta la responsabilità per i delitti di evas contestati in ragione dell’influenza che avrebbe avuto il farmaco asseritamente assunto da ricorrente risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte d appello che, con motivazione corretta in fatto e in diritto, ha dato conto delle ragioni pe anche alla luce del penetrante controllo effettuato dagli appartenenti alla polizia giudiziar farmaco non potesse spingersi sino al punto di impedire per così lungo lasso di tempo la percezione del suono del campanello,spiegabile solo con l’allontanamento dall’abitazione;
ritenuto che il motivo risulta altresì generico nella parte in cui, pur contestan valutazioni di merito (ex se precluse) su eventuali effetti del farmaco sul ricorrente, nulla deduce in ordine alla incisiva attività di controllo tale da confutare ogni dubbio ci presenza in casa del NOME;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2023