Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43110 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43110 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CHIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza del 19 maggio 2022, la Corte d’appello di Bresci confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha condanNOME NOME per il reato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere – in qua dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – indicato elementi inesistenti per un ammontare inferiore a quello effettivo per l’anno 2013, p 547.639,46, da cui è derivata un’imposta sul valore aggiunto evasa pari a euro 117.9 superiore alle soglie di punibilità.
Ritenuto che avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, per cassazione, lamentando, con un unico motivo, vizio della motivazione, per aver la territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità per il reato quantificato la base imponibile e l’imposta evasa, pur in assenza di un completo com probatorio rispettoso dei criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen., e senza aver i costi sostenuti dalla ditta.
Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione d e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di mer determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorr motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circo avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed e pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, s profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sed desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo laddove la Corte ha correttamente specificato che il ricorrente non ha allegato alcuna documentazione i a riscontrare eventuali costi sostenuti, e che pertanto la base imponibile e l’impo è stata determinata in base alle fatture emesse e prodotte dalla società monitor
In proposito, si ricorda che, in tema di reati tributari, il giudice, per l’ammontare dell’imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non po prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per qu l’imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell’a penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, com
il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019 Cc., COGNOME, Rv. 275856 – 01).
Peraltro, ha aggiunto il giid 1 ice, trattandosi di imposta sul valore aggiunto, a nul ea, rileva l’eventuale e pipoetreh sussistenza di costi effettivi, ma non registrati, posto che costi effettivamente sostenuti possono esplicare i loro effetti nella determinazi imposte dirette, ma non ai fini della quantificazione dell’iva.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzion rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la pa proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della c inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché qu versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissat euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente