Evasione: inammissibilità del ricorso generico
Il reato di evasione richiede una difesa tecnica rigorosa, specialmente dinanzi alla Suprema Corte. Un ricorso che non contesta puntualmente le motivazioni della sentenza d’appello è destinato all’inammissibilità, poiché la funzione del giudizio di legittimità è quella di verificare errori specifici e non di riesaminare genericamente il fatto.
I fatti legati al reato di evasione
Un imputato è stato condannato per il delitto di evasione ai sensi dell’articolo 385 del codice penale. Contro tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine alla ritenuta responsabilità penale. Tuttavia, l’atto di impugnazione è risultato privo di una reale correlazione con le argomentazioni fornite dai giudici di merito nel provvedimento impugnato, limitandosi a doglianze di carattere generale che non affrontavano i punti chiave della condanna.
La decisione sull’evasione in Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi. La giurisprudenza di legittimità richiede che l’impugnazione non si limiti a una critica astratta, ma affronti direttamente le ragioni della decisione censurata. La mancata indicazione di tale nesso logico rende il ricorso aspecifico. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dalla normativa vigente per i ricorsi manifestamente infondati.
Conseguenze della genericità dei motivi
La genericità dei motivi impedisce alla Corte di entrare nel merito della vicenda. Questo principio assicura che il giudizio di legittimità rimanga focalizzato su errori di diritto o vizi logici specifici, evitando che la Cassazione diventi un improprio terzo grado di merito. La precisione nella redazione dell’atto è dunque un requisito di validità essenziale.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza chiariscono che il ricorso non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità. La funzione del ricorso è quella di sottoporre a verifica la tenuta logico-giuridica della sentenza impugnata attraverso critiche mirate. Se il ricorrente non propone una censura che si correla direttamente alle ragioni del giudice di merito, l’atto non assolve alla sua funzione processuale. La Corte ha richiamato precedenti consolidati per ribadire che la correlazione tra motivi e decisione è un requisito essenziale di ammissibilità, la cui mancanza preclude ogni ulteriore analisi.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che la contestazione di una condanna per evasione deve essere supportata da un’analisi critica e puntuale. La genericità porta inevitabilmente alla sanzione dell’inammissibilità e a costi economici aggiuntivi per il ricorrente. Una strategia difensiva efficace deve quindi concentrarsi sulla decostruzione logica delle motivazioni fornite dai giudici nei gradi precedenti, garantendo il rispetto dei requisiti di specificità richiesti dal codice di procedura penale per l’accesso al vaglio della Suprema Corte.
Cosa comporta la genericità dei motivi in un ricorso?
Comporta la dichiarazione di inammissibilità dell’atto e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Qual è il riferimento normativo per il reato di evasione?
Il riferimento principale è l’articolo 385 del codice penale che punisce chiunque essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato evade dal luogo di restrizione.
Perché la Cassazione richiede la correlazione tra motivi e sentenza?
Perché il ricorso deve costituire una critica specifica alle ragioni del giudice per permettere il controllo di legittimità previsto dalla legge senza diventare un terzo grado di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49164 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49164 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t99
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazio di legge in ordine alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 385 co generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata;
osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca o indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle post a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchita Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2023.