Evasione: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di evasione comporta conseguenze rigorose, non solo sotto il profilo della pena principale, ma anche per quanto riguarda l’accesso a benefici e sanzioni sostitutive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i limiti invalicabili del ricorso di legittimità, specialmente quando le difese si limitano a riproporre argomenti già ampiamente vagliati dai giudici di merito.
Il caso e la condanna per evasione
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per la violazione dell’art. 385 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando diverse violazioni di legge. In particolare, si contestava l’applicazione della recidiva e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), oltre alla mancata sostituzione della detenzione con sanzioni alternative.
La decisione della Suprema Corte sull’evasione
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze espresse dall’imputato non presentavano elementi di novità rispetto a quanto già dedotto in appello. Quando un ricorso si limita a reiterare critiche già disattese con motivazioni congrue dai giudici di secondo grado, esso non supera il vaglio di ammissibilità richiesto per il giudizio di legittimità.
Il limite della rivalutazione dei fatti
Un punto centrale della decisione riguarda il tentativo del ricorrente di sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto. La Cassazione non è un terzo grado di merito: il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire nuovamente la dinamica degli eventi o l’intensità del dolo nel reato di evasione.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura manifestamente infondata e ripetitiva dei motivi di ricorso. La Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione logica e giuridicamente corretta sul perché non potessero essere applicate le attenuanti o le sanzioni sostitutive richieste. La reiterazione di tali istanze in Cassazione, senza l’indicazione di vizi logici specifici nella sentenza impugnata, rende il ricorso privo della specificità necessaria. Inoltre, la richiesta di rivalutare la gravità del fatto ai fini dell’art. 131-bis c.p. è stata considerata un’inammissibile richiesta di riesame del merito.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento conferma che, in materia di evasione, la strategia difensiva in sede di legittimità deve necessariamente concentrarsi su errori di diritto o mancanze motivazionali macroscopiche, evitando di riproporre questioni di fatto già risolte nei precedenti gradi di giudizio.
Perché un ricorso per evasione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello o se richiede alla Cassazione di valutare nuovamente i fatti invece della legittimità della sentenza.
Si può ottenere la particolare tenuità del fatto per il reato di evasione?
In teoria è possibile, ma il giudice deve valutare la gravità della condotta. Se il giudice di merito motiva adeguatamente il diniego, la Cassazione non può ribaltare la decisione basandosi su una diversa valutazione dei fatti.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43889 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43889 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla omessa esclusione.del recidiva, al rigetto delle richieste di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulat doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese c corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-5 provv. impugn.), che ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione al rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023