Evasione: Anche un Semplice Ritardo nel Rientro è Reato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di evasione, fornendo chiarimenti cruciali sulla configurabilità del reato. La pronuncia sottolinea come, secondo la giurisprudenza consolidata, anche il mancato rispetto degli orari di rientro presso la propria abitazione durante un regime di detenzione domiciliare integri pienamente il delitto di evasione. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di evasione. L’imputato, sottoposto a una misura restrittiva che lo obbligava a rimanere presso la propria abitazione, non era stato trovato in casa al momento di un controllo da parte delle forze dell’ordine.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomenti principali:
1.  L’insussistenza del reato: Sosteneva che un mero ritardo nel rientro non potesse essere equiparato a un vero e proprio allontanamento, contestando così la configurabilità del delitto di evasione.
2.  La mancata concessione delle attenuanti generiche: Criticava la decisione dei giudici di merito di non avergli riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’analisi della Corte sul reato di evasione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno smontato punto per punto le argomentazioni difensive, richiamando principi giuridici consolidati.
In primo luogo, la Corte ha ribadito che la giurisprudenza è pacifica nel considerare l’allontanamento dal luogo di detenzione non solo come l’uscita non autorizzata, ma anche come il ritardato rientro. Il fatto giuridicamente rilevante è l’assenza del soggetto dal domicilio al momento del controllo. Qualsiasi giustificazione, come una presunta autorizzazione ad allontanarsi, deve essere concretamente provata, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
La questione delle circostanze attenuanti
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di appello di negare le attenuanti generiche fosse basata su una motivazione completa e logica, e quindi non sindacabile in sede di legittimità. La valutazione negativa era fondata su elementi oggettivi, quali il profilo personologico del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali, e il fatto che avesse già commesso il reato di evasione per ben due volte in un breve lasso di tempo. Questi elementi dimostravano una spiccata tendenza a delinquere, rendendo inappropriata la concessione di un beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo alla nozione di evasione, si scontrava con l’orientamento consolidato della stessa Corte, correttamente citato dalla Corte d’Appello. Per i giudici, il ritardato rientro è una forma di allontanamento che interrompe il rapporto di custodia imposto dalla misura restrittiva. L’argomento difensivo è stato ritenuto inconsistente e irrilevante.
Il secondo motivo è stato considerato una riproposizione di una censura già adeguatamente confutata nel giudizio di merito. La decisione di negare le attenuanti era stata ampiamente giustificata sulla base del profilo personologico negativo dell’imputato, caratterizzato da precedenti specifici e recidività nella condotta. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata completa, logica e immune da vizi.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la linea rigorosa della giurisprudenza in materia di evasione. La decisione serve come monito per chiunque sia sottoposto a misure restrittive della libertà personale: il rispetto degli obblighi, inclusi gli orari di rientro, deve essere assoluto. Un semplice ritardo, se non giustificato da prove concrete di autorizzazione o forza maggiore, è sufficiente per integrare il grave delitto di evasione. La valutazione della personalità del reo, inoltre, rimane un elemento centrale per la concessione di benefici come le attenuanti generiche, specialmente in presenza di precedenti penali e di una condotta recidivante.
 
Un ritardo nel rientro a casa durante gli arresti domiciliari costituisce reato di evasione?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte di Cassazione, anche il semplice ritardo nel rientro presso l’abitazione integra il delitto di evasione, in quanto costituisce una forma di allontanamento che viola gli obblighi della misura cautelare.
Perché l’argomento del ricorrente di essere autorizzato ad allontanarsi non è stato accolto?
La Corte ha ritenuto tale prospettazione non dimostrata. L’unico fatto rilevante e accertato era che il ricorrente non si trovava presso la propria abitazione al momento del controllo delle forze dell’ordine, e non ha fornito alcuna prova di un’autorizzazione valida a giustificare la sua assenza.
Su quali basi la Corte ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
La decisione è stata confermata perché basata su una motivazione logica e completa, che teneva conto del profilo personologico negativo del ricorrente. In particolare, i giudici hanno considerato i suoi numerosi precedenti penali e il fatto che avesse commesso il reato di evasione già due volte in un breve periodo.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6185 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6185  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NWEKE CHUKWUKA nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l’insussistenza del delitto di evasion ragione della mancata assimilazione del mero ritardo del rientro presso la abitazio all’allontanamento è manifestamente infondato e generico nella parte in cui, non solo non confronta con la pacifica giurisprudenza di questa Corte, pur correttamente evocata dalla Cor di appello, che considera costituire allontanamento anche quello che si realizza attravers ritardato rientro, ma anche perché, circostanza che fa ritenere inconsistente ed irrilevan dedotta incostituzionalità della norma genericamente argomentata, la tesi a mente della quale il ricorrente si fosse allontanato in un periodo coperto dall’autorizzazione del Tribun sorveglianza è prospettazione per nulla dimostrata rilevando unicamente il fatto che ricorrente, al momento del controllo non fosse stato trovato presso la propria abitazione pertanto, se ne fosse allontanato;
rilevato che riproduttiva di identica censura adeguatamente confutata risulta il motivo c cui si critica la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo decisione dato conto del profilo personologico del ricorrente, evaso per ben due volte in bre lasso di tempo e gravato da numerosi precedenti penali; che trattandosi di motivazion completa e logica non è sindacabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.