Evasione: il Rientro a Casa non Basta per l’Attenuante della Resa Spontanea
Con l’ordinanza n. 23472 del 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di evasione, fornendo chiarimenti cruciali sulla non applicabilità di alcune circostanze attenuanti. La Suprema Corte ha stabilito che il semplice rientro presso la propria abitazione, dopo essersi allontanati dagli arresti domiciliari, non integra la “consegna spontanea” all’autorità, confermando l’orientamento rigoroso in materia.
I Fatti del Caso
Un individuo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si allontanava dalla propria abitazione per due giorni. A seguito di ciò, veniva condannato per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, sollevando tre distinti motivi di doglianza.
In primo luogo, lamentava la mancata applicazione dell’attenuante prevista dal quarto comma dell’art. 385 c.p., che prevede una pena minore per chi si costituisce prima della condanna. In secondo luogo, chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), basandosi sulla minima distanza dal luogo di detenzione al momento del rintraccio e sul comportamento collaborativo tenuto all’atto dell’arresto. Infine, contestava il bilanciamento tra le attenuanti generiche e l’aggravante della recidiva, ritenuto meramente equivalente dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Reato di Evasione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, ritenendo i motivi proposti generici e manifestamente infondati. La decisione si basa su argomentazioni precise che rafforzano l’interpretazione restrittiva delle norme invocate dalla difesa.
Il Primo Motivo: La Mancata Applicazione dell’Attenuante
I giudici di legittimità hanno ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di evasione, è sufficiente la sottrazione al controllo dell’autorità. Il fatto che l’imputato fosse rientrato presso la propria abitazione non assume alcuna rilevanza per l’applicazione dell’attenuante. La Corte ha specificato che il “rientro” non è in alcun modo equiparabile alla “consegna spontanea” all’autorità. Anzi, è stato sottolineato come fosse stato necessario predisporre un servizio specifico per rintracciare l’imputato, dimostrando la sua volontà di sottrarsi alla misura cautelare.
Il Secondo e Terzo Motivo: Tenuità del Fatto e Bilanciamento delle Circostanze
Anche il secondo motivo è stato respinto. La richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stata considerata un tentativo di sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di Cassazione. I giudici hanno evidenziato che la decisione della Corte d’Appello era correttamente motivata, avendo tenuto conto delle modalità della condotta e dell’intensità del dolo. Infine, l’ultimo motivo sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è stato giudicato inammissibile per genericità, poiché la sentenza impugnata aveva ampiamente giustificato la scelta di considerare le circostanze equivalenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base della natura reiterativa e infondata dei motivi di ricorso. Il primo motivo riproponeva una censura già correttamente respinta in appello. Il secondo mirava a una rivalutazione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità. Il terzo era vago e non specificava le ragioni per cui il bilanciamento delle circostanze operato dai giudici di merito sarebbe stato errato. La condotta dell’imputato, allontanatosi per due giorni e rintracciato solo grazie a un apposito servizio, è stata considerata un elemento decisivo per escludere qualsiasi attenuante e la particolare tenuità del fatto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza sull’Evasione
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale in materia di evasione: per beneficiare dell’attenuante della resa spontanea, non è sufficiente tornare nel luogo di detenzione, ma è necessario un atto attivo di consegna all’autorità giudiziaria o di polizia. La decisione sottolinea l’irrilevanza della distanza percorsa o del tempo trascorso, focalizzandosi sulla volontà di sottrarsi al controllo. Per i soggetti sottoposti a misure restrittive, ciò significa che qualsiasi allontanamento non autorizzato integra il reato e che solo una collaborazione attiva e tempestiva con le forze dell’ordine può, eventualmente, mitigare le conseguenze sanzionatorie.
Tornare a casa dopo essersi allontanati dagli arresti domiciliari costituisce resa spontanea?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il semplice rientro presso l’abitazione non è equiparabile alla consegna spontanea all’autorità di controllo, necessaria per integrare l’attenuante prevista per il reato di evasione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché i motivi proposti reiteravano censure già respinte, sollecitavano una nuova valutazione dei fatti non permessa in Cassazione e contestavano in modo vago il bilanciamento delle circostanze.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23472 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME con contesta la motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità trattamento sanzionatorio sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza;
rilevato, infatti, che il primo motivo reitera la censura già disattesa in se corrette argomentazioni, escludendo l’applicabilità dell’attenuante di cui al quart dell’art. 385 cod. pen., stante l’irrilevanza per la configurabilità del reato di e elusione dei controlli con definitiva sottrazione agli stessi; i giudici hanno prec rientro presso l’abitazione non è equiparabile alla consegna spontanea all’autorità di rimarcando che l’imputato si era allontanato per due giorni senza recarsi in caserm stato predisposto un servizio per rintracciarlo (pag. 2);
analogamente reiterativo e diretto a sollecitare una rivalutazione del giudizio di il secondo motivo, che fa leva sulla minima distanza dal luogo di detenzione ove fu tr ricorrente e sul comportamento tenuto all’atto dell’arresto, al fine di censurare inapplicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. giustificata dal rilievo attribuito alle modalità condotta e all’intensità del dolo (pag. 3);
inammissibile per genericità è anche l’ultimo motivo con cui si censura il bilanc operato in termini di mera equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva spe infraquinquennale, avendo i giudici ampiamente giustificato la decisione sul punto e indi elementi che la sorreggono (pag. 3);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con cons condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una s in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il consigliere stensore