Evasione: quando la costituzione non salva dalla condanna
Il reato di evasione rappresenta una violazione diretta del potere coercitivo dello Stato. Tuttavia, il legislatore prevede dei meccanismi premiali per chi decide di interrompere spontaneamente la propria condotta illecita. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato i confini dell’attenuante prevista per chi si costituisce, stabilendo criteri rigorosi per la sua applicazione.
Il caso e la condotta dell’evaso
La vicenda riguarda un uomo che, dopo essersi allontanato dal luogo di detenzione, aveva fatto rientro presso la propria abitazione. Solo in un secondo momento si era recato presso la stazione dei Carabinieri con l’intento dichiarato di chiarire la propria posizione. La difesa ha sostenuto che tale comportamento dovesse integrare l’attenuante della costituzione spontanea, volta a mitigare la pena per chi collabora con l’autorità.
La distinzione tra resa e giustificazione
Il punto centrale della decisione risiede nella differenza tra il costituirsi per porre fine all’illegalità e il presentarsi per fornire giustificazioni. La Corte ha osservato che l’imputato non si è consegnato con l’obiettivo primario di interrompere lo stato di evasione, ma ha agito solo dopo essere rientrato nel proprio domicilio, cercando di mitigare le conseguenze legali attraverso una spiegazione dei fatti.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato. La ratio dell’articolo 385, comma 4, del codice penale è quella di premiare l’evaso che, attraverso una reale resipiscenza, agevola l’accertamento del reato e si mette immediatamente a disposizione delle forze dell’ordine per ripristinare lo stato di detenzione.
Nel caso di specie, la condotta è stata giudicata sostanzialmente diversa da quella richiesta dalla norma. Presentarsi per chiarire la propria posizione non equivale a una consegna incondizionata. La valutazione della Corte d’Appello è stata quindi confermata, sottolineando che la condotta del ricorrente non ha facilitato in modo significativo l’attività della giustizia.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce che le attenuanti non sono automatismi legati alla semplice presenza fisica davanti all’autorità. È necessaria una valutazione della volontà del soggetto e dell’efficacia della sua azione nel porre fine alla situazione di antigiuridicità. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, oltre alla conferma della pena, anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma consistente in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in tremila euro a causa della manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Basta presentarsi in caserma per ottenere lo sconto di pena dopo un’evasione?
No, presentarsi solo per chiarire la propria posizione non equivale a costituirsi per interrompere l’evasione e facilitare la giustizia.
Qual è lo scopo dell’attenuante prevista dall’articolo 385 del codice penale?
La norma premia chi si consegna spontaneamente per facilitare l’accertamento del reato e cessare immediatamente lo stato di illegalità.
Cosa rischia chi presenta un ricorso per cassazione manifestamente infondato?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1701 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1701 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato rispett all’invocata attenuante prevista dall’art. 385 comma 4, cod. pen. atteso che l’essersi reca presso la stazione dei carabinieri “per chiarire la propria posizione” dopo aver fatto rientro propria abitazione, non equivale alla condotta dell’evaso che si costituisca davanti alle fo dell’ordine per mettere fine alla propria evasione e facilitare l’accertamento del reato, esse chiaramente diversa la situazione di fatto rappresentata dal ricorrente e quindi sostanzialment corretta la valutazione della Corte di appello in ordine alla “ratio” della norma che gius l’attenuante in parola;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
re estensore GLYPH
Il PresJente
Così deciso il 19 dicembre 2022