Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30803 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30803 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASELLE LANDI il 23/10/1943
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOMECOGNOME condannato per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di due anni d
reclusione, articolando quattro motivi di ricorso, poi ulteriormente riproposti e sviluppati con motivi nuovi e memor deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’accertamento del fatto (primo motivo e primo motivo
nuovo), alla sussistenza del dolo (secondo motivo e secondo motivo nuovo), alla causa di non punibilità di cui all’art.
131-bis cod. pen. (terzo motivo), e all’aumento di pena per la continuazione nonché al diniego delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo e terzo motivo nuovo);
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di meri
non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ri delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processua
valorizzate dai giudici di merito, in quanto, per un verso, come evidenziato dalla sentenza impugnata e come sostanzialmente ammesso nel ricorso, non vi sono dubbi circa la mancata presentazione delle dichiarazioni relative
all’IRES e all’IVA per l’esercizio 2013, con riguardo alla società “RAGIONE_SOCIALE“, di cui era amministratore l’attu ricorrente, e il superamento delle soglie di punibilità, mentre, sotto altro profilo, non e in alcun modo configur
l’adempimento dell’obbligo dichiarativo mediante le comunicazioni IVA o il modello 770, trattandosi di documenti ben diversi dalle dichiarazioni annuali ai fini dell’IVA e dell’IRES;
Osservato che pure il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito non scanditi d
specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura de probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai
giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha rilevato, in modo congruo, che: a) l’imputato ha svolto almeno dal 2010, e fino ad oltre il 29 dicembre 2014, il ruolo di amministratore di due società, tra cui la “RAGIONE_SOCIALE“; b) l’imputato non ha mai fornito riscontro al questionario inviatogli dall’Agenzia delle Entrate per ricostruire l’ef volume d’affari della “RAGIONE_SOCIALE“; e) la “RAGIONE_SOCIALE” è rimasta del tutto inadempiente agli obblighi fiscali, pur avendo generato un significativo imponibile, pari a 497.224.00 euro;
Reputato che il terzo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti a trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il giudice di secondo grado, per escludere l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., ha correttamente valorizzato il significativo superamento della soglia di punibilità (l’evasione IRES è stata quantifica 101.596,00 euro; l’evasione IVA è stata quantificata 109.389,00 euro);
Constatato che il quarto motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, giacché la Corte d’appello ha correttamente evidenziato la sussistenza di due reati e l’assenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche in ragione dell’entità dell’imposta evasa;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condarria ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Presidente