Evasione e Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Gravità Complessiva Esclude il Beneficio
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, è spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali, specialmente in relazione a reati che, come l’evasione, ledono l’autorità delle decisioni giudiziarie. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali sui criteri da adottare per valutare se un episodio di evasione possa essere considerato di lieve entità, confermando un approccio rigoroso che tiene conto di tutti gli elementi del caso concreto.
I Fatti del Caso: L’Allontanamento Ingiustificato
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale. L’imputato, sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale, si era allontanato dalla propria abitazione. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale. L’interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: l’errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la presunta improcedibilità dell’azione penale.
I Motivi del Ricorso e la Particolare Tenuità del Fatto
La difesa del ricorrente sosteneva che il fatto dovesse essere qualificato come di lieve entità, invocando l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Questo istituto permette di escludere la punibilità quando l’offesa al bene giuridico tutelato è minima e il comportamento dell’autore non è abituale. In aggiunta, il ricorrente eccepiva l’improcedibilità del giudizio per superamento dei termini massimi di durata, secondo quanto previsto dal nuovo art. 344-bis del codice di procedura penale.
La Valutazione della Gravità del Fatto
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo i giudici, la valutazione della particolare tenuità del fatto non può limitarsi a un singolo aspetto della condotta, ma deve considerare la sua gravità complessiva. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato una serie di indici sintomatici di una gravità non trascurabile:
* La durata non breve dell’allontanamento: l’assenza non è stata momentanea o di pochi istanti.
* L’orario notturno: un elemento che può indicare una maggiore premeditazione o volontà di eludere i controlli.
* L’assenza di una giustificazione apprezzabile: il ricorrente non ha fornito motivi validi che potessero attenuare la gravità della sua condotta.
* La personalità del ricorrente: un ulteriore elemento che il giudice deve considerare nel suo giudizio complessivo.
Questi elementi, letti congiuntamente, sono stati ritenuti ostativi a una qualificazione del reato come di lieve entità.
La Questione dell’Improcedibilità e i Limiti Temporali
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha chiarito un punto fondamentale riguardo all’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini massimi dei giudizi di impugnazione, introdotto dalla Riforma Cartabia. Citando un precedente consolidato (Sez. 3, n. 18873/2024), la Cassazione ha ribadito che l’art. 344-bis c.p.p. si applica esclusivamente ai reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020. Poiché il reato di evasione in questione era stato commesso nel 2017, la nuova disciplina non poteva trovare applicazione.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa dei presupposti per l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La motivazione sottolinea che la valutazione del giudice non deve essere frammentaria, ma olistica. Non è sufficiente che un singolo aspetto del reato appaia di modesta entità; è l’intera vicenda, comprese le modalità della condotta e il profilo soggettivo dell’autore, a dover essere analizzata. In un reato come l’evasione, che offende direttamente l’efficacia dei provvedimenti giudiziari, la presenza di indici come la durata prolungata e l’assenza di giustificazioni assume un peso determinante nell’escludere la tenuità.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la porta per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. al reato di evasione è stretta. La Corte di Cassazione ribadisce che solo circostanze eccezionali e un’analisi complessiva favorevole possono portare a considerare un tale comportamento come di lieve entità. La decisione ha anche un’importante implicazione pratica sul piano processuale, consolidando il criterio temporale per l’applicazione della nuova causa di improcedibilità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando il reato di evasione non può essere considerato di particolare tenuità?
Il reato di evasione non può essere considerato di particolare tenuità quando la sua gravità complessiva è significativa. Secondo la sentenza, elementi come una durata non breve dell’allontanamento, l’orario notturno in cui avviene, l’assenza di una valida giustificazione e la personalità dell’autore del reato concorrono a escludere la lieve entità del fatto.
Perché nel caso specifico non è stata applicata la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non è stata applicata perché la Corte ha ritenuto che la pluralità di indici negativi (allontanamento non breve, in orario notturno e senza giustificazione), unitamente alla personalità del ricorrente, fossero elementi ostativi a una qualificazione del fatto come di lieve entità, come richiesto dall’art. 131-bis del codice penale.
La nuova norma sull’improcedibilità per eccessiva durata dei processi si applica a tutti i reati?
No. La Corte ha chiarito che l’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione, previsto dall’art. 344-bis del codice di procedura penale, si applica soltanto ai reati commessi dopo il 1° gennaio 2020. Per i reati anteriori, come quello del caso di specie commesso nel 2017, tale norma non è applicabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35897 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
I motivi dedotti con il ricorso avverso la condanna per il reato di cui all’art. 38 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, occorre rilevare che la motivazione del provvedimento impugnato appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato, al fine di escludere l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. la complessiva gravità del fatto – desunta da una pluralità di indici quali l’allontanamento di non breve durata in orario notturno e privo di apprezzabile giustificazione – nonché la personalità del ricorrente (cfr. p. 3 della sentenza). Elementi, questi, ostativi ad una qualificazione del fatto come di lieve entità.
In relazione al secondo motivo di ricorso, la doglianza difensiva non coglie nel segno poiché l’istituto dell’improcedibilità si applica ai reati commessi dopo il 1 gennaio 2020. Nel caso di specie, il reato è stato commesso in data anteriore (9 novembre 2017), escludendo dunque l’applicazione dell’art. 344-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 – 01)
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
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