Evasione e Tenuità del Fatto: la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso Ripetitivo
Con l’ordinanza n. 46244/2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di evasione e tenuità del fatto, ribadendo principi fondamentali in materia di ammissibilità del ricorso. La decisione chiarisce che la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dai giudici di merito non è sufficiente per ottenere un annullamento in sede di legittimità, specialmente quando la difesa non riesce a provare le ragioni alla base della condotta illecita.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che lo aveva condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. La difesa sosteneva che al suo assistito dovesse essere applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p.
Secondo la tesi difensiva, le concrete modalità della condotta e le ragioni che avevano spinto l’imputato ad allontanarsi dal proprio domicilio avrebbero dovuto configurare un fatto di lieve entità, tale da non meritare una sanzione penale. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva rigettato questa tesi, confermando la condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Evasione e Tenuità del Fatto
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno osservato che i motivi presentati dall’imputato non introducevano nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente vagliate e respinte nel giudizio di merito.
Il ricorso, quindi, non era ammissibile in sede di legittimità, poiché la Cassazione non può riesaminare il merito delle valutazioni fattuali, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato come il giudice di merito avesse fornito una motivazione logica, coerente e puntuale per negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. In particolare, la sentenza impugnata (a pagina 3) aveva evidenziato il mancato riscontro delle allegazioni difensive circa le ragioni che avrebbero giustificato l’allontanamento dal domicilio.
In assenza di prove concrete a supporto delle giustificazioni addotte, il giudice di merito aveva correttamente concluso per l’insussistenza della lieve entità del fatto. La difesa, nel configurare la sua tesi, si era basata su affermazioni non provate, rendendo la valutazione del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità. La Cassazione ha quindi ritenuto che i motivi del ricorso fossero meramente riproduttivi e non idonei a scalfire la correttezza giuridica e logica della decisione appellata.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cruciale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità specifici e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. Quando si invoca la causa di non punibilità per particolare evasione e tenuità del fatto, è onere della difesa fornire elementi concreti a supporto delle proprie tesi. La semplice allegazione di circostanze, senza un adeguato supporto probatorio, non è sufficiente a far ritenere che la condotta sia di lieve entità. La conseguenza dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando in via definitiva la sua responsabilità penale.
Quando un ricorso in Cassazione per evasione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza presentare nuovi vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Perché la Corte ha negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. perché la difesa dell’imputato non ha fornito alcuna prova a sostegno delle ragioni addotte per giustificare l’allontanamento dal domicilio. Il giudice di merito ha quindi logicamente concluso che non sussisteva la lieve entità del fatto basandosi sulle concrete modalità della condotta.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è ritenuto meramente riproduttivo di argomenti già esaminati?
Quando un ricorso è ritenuto meramente riproduttivo, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46244 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46244 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto i motivi dedotti nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di c all’art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramen riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il dini di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen. valorizzando il mancat riscontro delle allegazioni difensive sulle ragioni dell’allontanamento dal domicilio (si ved particolare pag. 3 della sentenza impugnata) e quindi esprimendo un giudizio sulla insussistenza della lieve entità del fatto che la difesa dell’imputato aveva configurato sulle concrete moda della condotta
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023