Evasione e stato di necessità: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di evasione rappresenta una violazione degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria e la sua contestazione richiede una difesa tecnica estremamente precisa, specialmente quando si tenta di invocare cause di giustificazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali riguardanti l’ammissibilità dei motivi di ricorso e l’impossibilità di introdurre nuove questioni in sede di legittimità.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dalla condanna di una donna per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale. La ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello sostenendo che la sua condotta fosse giustificata da uno stato di necessità, ai sensi dell’art. 54 c.p. Tuttavia, il ricorso presentato davanti ai giudici di piazza Cavour è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già ampiamente vagliate e respinte nei gradi di merito.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come la sentenza impugnata fosse sorretta da una motivazione logica, coerente e puntuale. In particolare, è stata confermata la piena responsabilità penale della ricorrente, escludendo che vi fossero i presupposti per applicare la scriminante dello stato di necessità. La Corte ha inoltre sottolineato che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui si rivalutano le prove.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono principalmente nella natura del ricorso, considerato non consentito dalla legge. Il primo motivo di doglianza è stato giudicato generico in quanto riproponeva argomenti già disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), la Corte ha rilevato un duplice profilo di inammissibilità: da un lato, la questione non era stata sollevata durante il giudizio di appello; dall’altro, la sua valutazione avrebbe richiesto un’analisi di fatto estranea ai compiti della Cassazione.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che la sede di legittimità non è il luogo adatto per contestare ricostruzioni fattuali già logicamente argomentate dai giudici di merito. La condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende sottolinea il rigore della Corte verso ricorsi privi di fondamento giuridico o basati su questioni nuove non dedotte precedentemente. Chi affronta un’accusa di evasione deve pertanto garantire che ogni eccezione, inclusa la particolare tenuità, sia sollevata tempestivamente nei gradi di merito.
Si può invocare lo stato di necessità per giustificare un’evasione?
Sì, ma deve essere provato un pericolo attuale e non altrimenti evitabile di un danno grave alla persona, valutazione che spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Cosa succede se si richiede la particolare tenuità del fatto solo in Cassazione?
La richiesta viene dichiarata inammissibile se non è stata precedentemente sollevata in appello, poiché costituisce una questione nuova non trattabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50190 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50190 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Messina;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per di cui all’art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità primo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disat corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, puntuale sia con riferimento alla responsabilità per il reato contestato che alla in della scriminante ex art. 54 cod. pen. (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata secondo motivo, avente ad oggetto il diniego dell’applicazione della causa di non puni art 131 bis cod. pen. non era stato dedotto in appello e trova comunque supporto su val in fatto estranee ai compiti devoluti a questa Corte.
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023