Evasione e stato di necessità: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di evasione rappresenta una violazione degli obblighi di restrizione della libertà personale che non ammette giustificazioni generiche. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante un soggetto che ha tentato di contestare la propria condanna basandosi su presunte carenze di dolo e sulla sussistenza di uno stato di necessità.
Il caso e il reato di evasione
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per aver violato le prescrizioni della detenzione domiciliare. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l’inapplicabilità delle disposizioni sulla detenzione domiciliare speciale e contestando la presenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. Secondo la tesi difensiva, l’allontanamento sarebbe stato giustificato da uno stato di necessità ai sensi dell’art. 54 c.p., una scriminante che esclude la punibilità quando il fatto è commesso per salvare sé o altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato i motivi del ricorso, dichiarandoli inammissibili. La Corte ha evidenziato come le censure mosse dalla difesa fossero meramente riproduttive di quanto già esaminato e correttamente disatteso nei precedenti gradi di giudizio. In sede di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo verificare se il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e fornito una motivazione logica.
Inammissibilità per motivi ripetitivi
Un punto centrale della decisione riguarda la natura del ricorso. Quando i motivi di impugnazione non contestano specificamente le argomentazioni della sentenza d’appello, ma si limitano a riproporre le stesse tesi già bocciate, il ricorso non può essere accolto. La Corte ha confermato che la lettura delle emergenze processuali fatta dai giudici di merito era puntuale e priva di vizi logici, rendendo superfluo ogni ulteriore esame.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza risiedono nel fatto che il ricorrente non ha offerto elementi nuovi o critiche specifiche capaci di scardinare l’impianto motivazionale della Corte d’Appello. In particolare, la richiesta di applicazione dello stato di necessità è stata ritenuta infondata poiché non sono stati provati i presupposti di urgenza e inevitabilità richiesti dalla norma. Inoltre, la questione relativa al dolo è stata risolta confermando che la volontà di sottrarsi alla detenzione era evidente e non giustificata da cause esterne valide. La Cassazione ha ribadito che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. per i casi di ricorso manifestamente infondato. Questa sentenza sottolinea l’importanza di una strategia difensiva che non si limiti alla ripetizione di argomenti già vagliati, ma che sappia individuare reali errori di diritto nella sentenza impugnata.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione riproduce solo i motivi già discussi in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Corte di Legittimità non può rivalutare i fatti ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
È possibile evitare la condanna per evasione invocando lo stato di necessità?
Lo stato di necessità richiede la prova di un pericolo imminente e inevitabile per la propria incolumità, non bastando semplici disagi personali.
Quali costi comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
Oltre alle spese del procedimento, il ricorrente è tenuto al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46947 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46947 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME(:) COGNOME NOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all di una puntuale e logica lettura delle emergenze processuali acquisite sia in relazione al inapplicabilità alla specie delle disposizioni previste in materia di detenzione domiciliare spec sia cion rigiardo 2! dolo richiesto dalla fattispecie in contestazione, alla non applicabilità del 54 cp e dell’ultimo comma dell’art 385 cp rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. peri.
Dichiara inammissibile GLYPH ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.