Evasione e Stato di Necessità: Quando il Ricorso è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema delicato dell’evasione e stato di necessità, confermando un principio fondamentale: la causa di giustificazione dello stato di necessità non può essere invocata in modo generico, ma richiede la sussistenza di presupposti di fatto precisi e rigorosi. La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria, per la manifesta infondatezza del motivo proposto.
I Fatti del Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, dopo la sentenza di condanna della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: l’esistenza di uno stato di necessità che lo avrebbe costretto a violare la misura restrittiva a cui era sottoposto. Secondo la tesi difensiva, le ragioni che lo avevano spinto ad evadere integravano una causa di giustificazione, tale da escludere la punibilità del fatto commesso.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’evasione e stato di necessità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso ‘manifestamente infondato’. Questo significa che, secondo i giudici, l’argomentazione presentata non solo era errata, ma era priva di qualsiasi fondamento giuridico serio, al punto da non meritare un esame approfondito nel merito.
La decisione si allinea a un orientamento consolidato, ribadendo che la valutazione sulla sussistenza dello stato di necessità è rigorosa e non può essere utilizzata per giustificare qualsiasi allontanamento illegittimo dal luogo di detenzione. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nella valutazione della sentenza della Corte d’Appello. La Cassazione ha evidenziato come il giudice di secondo grado avesse già fornito una spiegazione logica, coerente e puntuale sull’insussistenza della causa di giustificazione. La Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto irrilevanti le ragioni addotte dall’imputato per la sua evasione, poiché mancavano completamente i presupposti di fatto richiesti dalla legge per poter invocare la scriminante dello stato di necessità. Per applicare questa causa di giustificazione, infatti, è necessario dimostrare l’esistenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile. Nel caso di specie, queste condizioni non erano state provate, rendendo la condotta dell’imputato ingiustificabile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, riafferma che il reato di evasione non può essere giustificato da motivazioni soggettive o da difficoltà personali se queste non integrano i requisiti stringenti dello stato di necessità. La legge richiede un pericolo concreto, imminente e grave per la persona, che non può essere scongiurato in altro modo. In secondo luogo, la pronuncia serve da monito sulle conseguenze di un ricorso in Cassazione temerario. Quando un’impugnazione è ‘manifestamente infondata’, oltre alla condanna alle spese processuali, scatta una sanzione pecuniaria che rende l’iniziativa processuale ancora più gravosa per il ricorrente.
È possibile giustificare il reato di evasione invocando lo stato di necessità?
Sì, in teoria è possibile, ma solo se sussistono i rigorosi presupposti di fatto richiesti dalla legge, ovvero un pericolo attuale di un danno grave alla persona che non sia possibile evitare in altro modo.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che le ragioni addotte dall’imputato per l’evasione fossero irrilevanti, in quanto mancavano completamente i presupposti di fatto per poter applicare la scriminante dello stato di necessità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29505 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29505 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità per la irrilevanza delle ragioni che hanno determiNOME l’evasione in assenza dei presupposti di fatto della invocata scriminante (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 luglio 2024
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