Reato di Evasione e Recidiva: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità del Ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di evasione e recidiva, offrendo chiarimenti cruciali sui limiti di ammissibilità del ricorso e sulla nozione di ‘comportamento abituale’ che esclude la non punibilità per tenuità del fatto. La decisione sottolinea il rigore con cui viene valutata la condotta di chi viola le misure cautelari, anche per allontanamenti di breve durata.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che aveva presentato ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello che lo condannava per il reato di evasione. Durante un controllo, l’imputato non era stato trovato nella sua abitazione. Era stato visto rientrare circa dieci minuti dopo, sostenendo di provenire dall’area condominiale. Tale area, sebbene recintata, non era chiusa e consentiva un accesso diretto alla pubblica via.
Nel suo ricorso, l’imputato contestava la sua responsabilità, chiedendo in subordine l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e la disapplicazione della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende è stata la diretta conseguenza di questa pronuncia.
Le Motivazioni: Analisi dell’Evasione e Recidiva
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri fondamentali, che meritano un’analisi approfondita.
1. Inammissibilità per Genericità del Ricorso
In primo luogo, i motivi del ricorso sono stati ritenuti inammissibili perché generici, reiterativi di argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio e ‘versati in fatto’. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito e non può riesaminare la ricostruzione dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Proporre argomenti che richiedono una nuova valutazione delle prove rende il ricorso, per sua natura, inammissibile.
2. Sussistenza del Reato di Evasione
La Corte ha confermato che la condotta dell’imputato integrava pienamente il reato di evasione. I giudici hanno chiarito che trovarsi al di fuori della propria abitazione, anche se all’interno di un’area condominiale non chiusa e con accesso diretto alla strada, costituisce un allontanamento illegittimo dal luogo di detenzione domiciliare. La breve durata dell’assenza (dieci minuti) non è sufficiente a escludere il reato.
3. Esclusione della Tenuità del Fatto per Comportamento Abituale
Un punto centrale della motivazione riguarda il diniego dell’art. 131-bis c.p. La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di non applicare la causa di non punibilità a causa del ‘comportamento abituale’ dell’imputato. Citando un precedente specifico (Sez. 1, n. 9859 del 24/01/2024), la Corte ha ribadito che il comportamento abituale ostativo sussiste quando l’autore ha commesso altri reati della stessa indole. Nel caso di specie, l’imputato aveva già una precedente condanna per evasione e un’altra era intervenuta nel corso dello stesso giudizio. Questa reiterazione di condotte illecite dello stesso tipo dimostra una tendenza a delinquere che impedisce l’accesso al beneficio.
Infine, anche la motivazione sulla recidiva qualificata e specifica è stata ritenuta congrua. La continuità oggettiva con le precedenti condanne ha giustificato la sua applicazione, senza che potesse essere considerata più favorevole rispetto alle attenuanti concesse.
Conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione riafferma principi consolidati in materia di evasione e recidiva. Insegna che qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari è considerato reato, a prescindere dalla durata o dalla distanza percorsa. Inoltre, evidenzia come la storia criminale dell’imputato, e in particolare la presenza di precedenti specifici, giochi un ruolo determinante nell’escludere benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: la violazione delle misure restrittive della libertà personale viene sanzionata con fermezza, specialmente in presenza di una comprovata inclinazione a ripetere il medesimo illecito.
Trovarsi nell’area condominiale aperta costituisce reato di evasione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che allontanarsi dalla propria abitazione per trovarsi in un’area condominiale, anche se recintata ma non chiusa e con accesso diretto alla via pubblica, integra il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la sentenza, la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. non si applica in presenza di un ‘comportamento abituale’ del reo. Tale comportamento sussiste quando l’autore ha già commesso altri reati della stessa indole, come nel caso di specie, dove l’imputato aveva precedenti condanne per evasione.
Perché il ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, ripetitivi di questioni già decise e ‘versati in fatto’. La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove e la ricostruzione dei fatti, ma solo giudicare sulla corretta applicazione del diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 431 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 431 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONZA il 08/10/1991
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME DanielCOGNOME con i q contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di evasione, la mancata applicazione de causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la mancata disapplicazione recidiva, sono inammissibili per genericità, in quanto reiterativi e versati in fatto;
considerato che alla luce della ricostruzione della vicenda contenta in sentenza e del descrizione dei luoghi i giudici hanno correttamente ritenuto sussistente il reato, atteso l’imputato non era nell’abitazione all’atto del controllo e fu visto rientrare dopo dieci asseritamente provenendo dall’area condominiale, nella specie recintata, ma non chiusa, quindi, con accesso diretto sulla pubblica via (pag. 2-3);
ritenuta corretta l’applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo i quali in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativ comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratt fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azi sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9859 del 24/01/202 S., Rv. 286154), ma nella specie risulta già una precedente condanna per evasione ed altra intervenuta nelle more del presente giudizio (pag.3);
ritenuta congrua la motivazione sulla recidiva qualificata e specifica ritenuta pe oggettiva continuità del reato con le precedenti condanne, non bilanciabile in termini favorevoli con le attenuanti concesse;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de le ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere es r – lsore
Il residen e