Evasione e Recidiva: La Cassazione chiarisce Dolo e Particolare Tenuità del Fatto
Con l’ordinanza n. 15486/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di evasione e recidiva, offrendo importanti chiarimenti sui requisiti del reato e sui limiti all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione ribadisce principi consolidati in materia di elemento soggettivo del reato di evasione e valorizza il ruolo dei precedenti penali nella valutazione complessiva della condotta dell’imputato.
I Fatti di Causa e l’Oggetto del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale presso la propria abitazione, si era allontanato senza autorizzazione.
Il ricorso per cassazione si fondava su tre motivi principali:
1. Vizio di motivazione sull’elemento soggettivo: Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato la sussistenza del dolo, ovvero l’intenzione di sottrarsi alla misura.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data la presunta scarsa offensività della condotta.
3. Erronea valutazione della recidiva: Il ricorrente contestava la decisione della Corte di Appello di considerare i suoi precedenti penali per giustificare un aumento di pena.
Analisi della Decisione della Corte su Evasione e Recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato, confermando integralmente la decisione impugnata. L’analisi dei giudici ha toccato tutti i punti sollevati dalla difesa, fornendo una motivazione chiara e coerente con la giurisprudenza dominante.
Il Dolo Generico nel Reato di Evasione
In merito al primo motivo, la Cassazione ha ricordato che per la configurazione del reato di evasione è sufficiente il cosiddetto “dolo generico”. Ciò significa che non è necessario dimostrare un fine specifico o uno scopo ulteriore da parte dell’agente. È sufficiente la coscienza e la volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione o dagli arresti domiciliari, violando così la prescrizione dell’autorità giudiziaria. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse corretta ed esaustiva nel valorizzare la genericità del dolo e l’assenza di cause di giustificazione.
L’Esclusione della Causa di Non Punibilità e il Peso dei Precedenti
Riguardo al secondo e terzo motivo, strettamente connessi, i giudici hanno confermato la correttezza della valutazione operata dalla Corte territoriale. L’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stata esclusa non solo per la natura della condotta (l’imputato non si era solo allontanato, ma era stato visto interloquire con terze persone), ma soprattutto a causa dei numerosi precedenti penali a suo carico. Questi precedenti, anche specifici, sono stati interpretati come un chiaro indice di “inclinazione a delinquere”, un fattore che osta all’applicazione del beneficio della particolare tenuità e che, al contempo, giustifica pienamente il riconoscimento della recidiva e il conseguente aumento di pena.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata immune da censure. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato, da un lato, la non scarsa offensività della condotta, poiché il ricorrente si era non solo allontanato dalla propria abitazione ma era stato anche sorpreso a interloquire con terzi. Dall’altro lato, la Corte ha sottolineato come i plurimi precedenti penali, anche specifici, denotassero una chiara inclinazione a delinquere. Questa circostanza, secondo la Suprema Corte, giustificava sia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., sia l’aumento di pena conseguente alla ritenuta recidiva. Il ricorso, pertanto, doveva essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due principi fondamentali in materia di evasione e recidiva. In primo luogo, conferma che la volontà di sottrarsi alla misura restrittiva, anche senza un fine particolare, è sufficiente a integrare l’elemento soggettivo del reato. In secondo luogo, e con importanti implicazioni pratiche, ribadisce che il passato criminale di un imputato ha un peso determinante nella valutazione della sua condotta attuale. La presenza di precedenti penali, specialmente se numerosi e specifici, può precludere l’accesso a benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto e giustificare un trattamento sanzionatorio più severo. Questa decisione serve da monito sulla serietà con cui l’ordinamento giuridico considera la violazione delle misure cautelari, soprattutto da parte di soggetti che hanno già dimostrato una propensione a infrangere la legge.
Per configurare il reato di evasione è richiesto un fine specifico?
No, la Corte ha ribadito che è sufficiente il “dolo generico”, ovvero la semplice coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione (es. arresti domiciliari), senza che sia necessario dimostrare uno scopo particolare.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha ritenuto l’offesa non “particolarmente tenue” per due motivi: primo, l’imputato non si era solo allontanato, ma era stato visto interagire con altre persone; secondo, i suoi numerosi precedenti penali indicavano una “inclinazione a delinquere”, una condizione che osta all’applicazione di tale beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito, rendendo definitiva la condanna. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15486 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di CATAN LA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per reato di cui all’art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché nel complesso manifestamente infondati;
considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce il vizio di motivazione in relazio all’elemento soggettivo del reato – non si confronta con la corretta ed esaustiva motivazio della decisione sul punto che, coerentemente con i consolidati orientamenti dell giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato la genericità del dolo e l’assenza, nel ca specie, di cause di giustificazione o di esclusione della colpevolezza (cfr. pag. 4 della sente impugnata);
ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso – che censurano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la ritenuta recidiva – r anch’essi manifestamente infondati, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che risulta immune da censure, avendo correttamente valutato, da un canto, la non scarsa offensività della condotta atteso che il ricorrente, non solo si era allontanato dalla abitaz 12n ma I stato visto interloquire con terze persone, d’altro canto, i plurimi ‘precedenti penali C GLYPH specifici denotanti la inclinazione GLYPH delinquere che giustificava l’aumento di pena (cfr. pagg. 46 del provvedimento impugnato)
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/2024.