Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7203 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7203 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Gela nei confronti di NOME, nato il DATA_NASCITA a Gela avverso la sentenza del 14/03/2025 del Tribunale di Gela
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Gela per un nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14. marzo 2025 il Tribunale di Gela assolveva l’imputato NOME COGNOME dal reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. per non avere commesso il fatto e dal reato di cui all’art. 385 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Il Tribunale ricostruiva i fatti, evidenziando che, nel corso di un controllo, gli operanti di polizia giudiziaria avevano notato una vettura percorrere la pubblica via a velocità sostenuta. Una volta intimato l’alt, dall’auto erano usciti tre soggetti, di cui due erano riusciti a darsi alla fuga: uno di costoro era stato però riconosciuto dagli operanti nella persona dell’imputato. Un terzo soggetto, identificato nel di lui fratello, era stato invece fermato. Gli agenti, a conoscenza del fatto che NOME COGNOME era sottoposto agli arresti domiciliari, si erano poi recati presso la sua abitazione e ivi lo avevano trovato. Nello stesso luogo era reperito anche un giubbotto riconosciuto dagli operanti come quello indossato al momento del controllo. Sulla base di tale ricostruzione, il Tribunale riteneva che non fosse stata raggiunta la prova che l’imputato si fosse effettivamente allontanato dal luogo di custodia domiciliare, dal momento che il riconoscimento da parte dell’operante era avvenuto in ore serali. Inoltre, NOME era stato rintracciato dai medesimi agenti all’interno della propria abitazione, immediatamente dopo i fatti, allorché la pattuglia vi si era recata.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Gela, che ne ha chiesto l’annullamento – per manifesta illogicità della motivazione – sull’assunto che il primo giudice avrebbe erroneamente sottovalutato il riconoscimento dell’imputato ad opera di un agente di polizia giudiziaria. Inoltre, il Tribunale ha dato per certo che non sarebbe stato possibile per l’imputato rincasare e cambiarsi d’abito nel tempo di quindici minuti (tanto è stato ritenuto necessario per recarsi dal luogo dell’alt all’abitazione di NOME), omettendo qualsiasi passaggio motivazionale sul punto. Sotto diverso profilo, non è emerso altro motivo per supportare la condotta delittuosa della resistenza, se non quello di occultare l’evasione dell’imputato, dal momento che alcuna condotta penalmente rilevante è stata evidenziata anche a seguito della perquisizione effettuata.
In data 16 gennaio 2026 il difensore dell’imputato ha depositato memoria di replica, confutando le tesi del P.G. e chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.M. In particolare, segnala che il
Giudice ha emesso la sentenza all’esito di giudizio abbreviato, utilizzando di conseguenza tutti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. e cioè sia doglianze in tema di violazione di legge che difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 – 01).
Ciò posto, il motivo unico del ricorso del P.M. fondato.
Il Tribunale ha valorizzato le affermazioni del fratello dell’imputato, che aveva negato la presenza del congiunto a bordo della vettura, a fronte del riconoscimento dell’imputato effettuato con certezza da parte di un agente di polizia giudiziaria.
Il Tribunale ha spiegato per quale motivo il riconoscimento non doveva ritenersi attendibile facendo ricorso a mere congetture (l’oscurità serale) senza neppure disporre un’integrazione probatoria per verificare l’attendibilità dei ricordi dell’operante di polizia giudiziaria, da parte del quale il riconoscimento è stato, peraltro, anche diretto, dunque maggiormente attendibile.
Il Giudice rimarca che “non è da ritenersi raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio che il Giordano si sia allontanato dal luogo ove era ristretto”. Ben avrebbe allora dovuto procedere d’ufficio all’integrazione probatoria di cui all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Come sottolineato dal P.G. nella sua puntuale requisitoria, risulta fondata anche la ulteriore valutazione logica del Pubblico Ministero ricorrente, per II quale, una volta accertata, tramite perquisizione, l’assenza di ulteriori elementi, per i soggetti a bordo dell’auto controllata, che spiegassero la loro precipitosa fuga, rischiando anche la propria incolumità personale, l’unica ragione logica dei
fatti potrebbe consistere proprio nella volontà di evitare all’odierno imputato l’arresto per evasione.
Come pure risulta apodittica l’affermazione del Tribunale secondo cui l’imputato non avrebbe avuto il tempo di raggiungere la propria abitazione e di indossare un pigiama. Da un lato non è stato verificato quanto tempo dopo gli operanti si sono ivi recati, avendo nelle more proceduto anche alla perquisizione del mezzo, dall’altro anche la quantificazione del tempo necessario per recarsi dal luogo del controllo alla abitazione è rimasta affidata alle affermazioni del fratello dell’imputato.
La sentenza impugnata, in definitiva, non ha fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova indiziaria da parte del giudice di merito.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gela.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gela in diversa composizione.
Così deciso il 21/01/2026