Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21228 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21228 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME COGNOME nato a Lecce il 30/11/1967
avverso la sentenza del 26/02/2024 emessa dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; letta la memoria depositata dall’Avvocato NOME COGNOME il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce confermava la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 385 cod. peri., ritenendo accertato che il predetto, ristretto agli arresti donniciliari e con facoltà di allontana dall’abitazione dalle ore 16,00 alle ore 20,00 per svolgere attività lavorativa,
nonché dalle 10,30 alle 12,30 per recarsi presso il SERD di Lecce, veniva trovato lungo una strada statale mentre si allontanava dal centro di Lecce in orario diverso da quello oggetto di autorizzazione.
Avverso tale sentenza, il ricorrente fa formulato un unico motivo di ricorso per violazione del principio di correlazione tra l’imputazione e la sentenza.
Evidenzia la difesa che l’imputazione faceva riferimento esclusivamente all’autorizzazione concessa all’imputato di allontanarsi dall’abitazione nell’intervallo orario tra le ore 16,00 e le 20,00, pertanto era solo da tale contestazione che l’imputato si era difese.
La condanna, invece, era stata emessa in relazione ad un fatto del tutto diverso, posto che si era ritenuto l’illecito allontanamento in relazione alla ulteriore autorizzazione concessa per recarsi al SERD durante l’orario 10,30-12,30, ne consegue che l’imputato sarebbe stato condannato per un fatto diverso rispetto a quello contestato.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata non è incorsa nella denunciata violazione del principio di correlazione, posto che l’imputato è stato condannato perché si trovava al di fuori della propria abitazione in un orario e pe.)y una motivazione diversa da quella prevista nel provvedimento che lo autorizzava ad allontanarsene dalle ore 16,00 alle ore 20,00 (nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì), nonché il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 14,00 per ragioni lavorative.
Nella sentenza, infatti, si dà atto che l’evasione veniva accertata nella giornata di venerdì 24 aprile 2020, nel corso della quale l’imputato poteva allontanarsi dall’abitazione esclusivamente per recarsi presso il SERD dalle ore 10,30 alle 12,30.
Precisava la Corte di appello che era stata proprio la difesa dell’imputato a depositare l’ordinanza che giustificava quest’ultimo allontanamento.
2.1. Sulla base di tali elementi è agevole rilevare come la contestazione sia stata .correttamente formulata e la sentenza non ha violato il principio di correlazione, posto che l’assenza dall’abitazione è stata riscontrata in un orario diverso da quello in cui era consentita l’uscita per ragioni lavorative.
Il fatto che i giudici di merito abbiano valutato anche l’assenza di giustificazione con riguardo all’ulteriore autorizzazione, concernente la
frequentazione del SERD, non costituisce una modifica del fatto contestato, bensì
rappresenta la mera risposta all’eccezione difensiva volta a sostenere che l’allontanamento riscontrato nella giornata di venerdì fosse ugualmente
giustificato.
2.2. L’indicazione nell’imputazione degli orari in cui l’imputato era autorizzato ad allontanarsi dall’abitazione costituisce una mera specificazione, non essenziale,
rispetto alla descrizione della condotta.
È del tutto evidente, infatti, che oggetto della contestazione del reato di cui all’art. 385 cod. pen. è la condotta di violazicne dell’obbligo di permanere
nell’abitazione in cui l’imputato era ristretto agli arresti donniciliari.
L’ulteriore questione concernente l’eventuale esistenza di provvedimenti autorizzatori attiene all’accertamento in fatto del reato e presuppone il confronto
tra le parti nel giudizio.
Tale garanzia è stata pienamente offerta nel caso di specie, in cui l’imputato ha correttamente dedotto l’esistenza di un’ulteriore autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione nella giornata del venerdì e i giudici di merito si sono confrontati con tale eccezione, ritenendola infondata in punto di fatto.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente