Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23343 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23343 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Sottile NOMECOGNOME nato in Germania il 23/04/1971
avverso la sentenza emessa in data 27/09/2024 dalla Corte di appello di Messina;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la pronuncia impugnata la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto emessa in data 22 settembre 2023, cha ha condannato NOME COGNOME per il delitto di evasione, commesso in Milazzo il 17 settembre 2021, aggravato dalla recidiva infraquinquennale.
L’avvocato NOME COGNOME difensore di Sottile, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi.
Con questi motivi il difensore censura l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto.
Il difensore deduce che la Corte di appello illogicamente ha escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ritenendo che il fatto che l’imputato si rimasto nelle immediate vicinanze della propria abitazione per salutare due amiche, nella strada antistante la stessa, non costituisse motivo per rendere il fatto lieve.
Secondo i giudici di appello, l’imputato, pur consapevole dell’efficacia della misura cautelare non avrebbe avuto alcuna remora, senza nemmeno una qualche necessità, a muoversi all’esterno della propria abitazione per accompagnare o incontrare le due donne.
Ad avviso del difensore, tuttavia, la Corte di appello, facendo riferimento a tali elementi, avrebbe motivato solo sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato e non già sull’esclusione della causa di non punibilità.
I giudici di appello, inoltre, contraddittoriamente avrebbero riconosciuto le attenuanti generiche all’imputato sulla base dei medesimi elementi oggettivi del fatto (la sua occasionalità e l’incensuratezza delle due donne) invocati da difensore per escludere la particolare tenuità del fatto e avrebbe irrogato il minimo edittale della pena, ad ulteriore dimostrazione della particolare tenuità del fatto.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 22 aprile 2025, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Il difensore, con i motivi di ricorso dedotti, ha censurato l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
3.1. Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Thusaj, Rv. 266590 – 01).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti all condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima (ex plurimis: Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, COGNOME, Rv. 283731 – 01; Sez. 6, n. 40278 del 21/09/2021, COGNOME, Rv. 279311; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, COGNOME, Rv. 279311; Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270637 – 01).
3.2. La Corte di appello di Messina, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione di questi consolidati principi di diritto.
I giudici di appello hanno escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. rilevando che «la circostanza di essere rimasto nelle immediate vicinanze dell’abitazione nella strada antistante l’immobile non costituisce un motivo per rendere il fatto particolarmente lieve: l’imputato pur consapevole dell’esistenza della misura non ha avuto alcuna remora, senza nemmeno una qualche necessità, a muoversi all’esterno della propria abitazione per accompagnare o incontrare le due donne. La circostanza che non si trattasse di soggetti pregiudicati e comunque l’occasionalità del fatto che non preludeva ad una reale evasione può consentire solo la concessione delle attenuanti generiche».
Con questa motivazione, tuttavia, la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto, motivando esclusivamente sul carattere volontario della violazione e non sugli indici, oggettivi o soggettivi, di gravità del fatto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (ex plurimis: Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279112 – 01).
La stessa Corte di appello, tuttavia, pur escludendo la particolare tenuità del fatto, ha contraddittoriamente riconosciuto che l’imputato è stato colto nelle immediate vicinanze dell’abitazione, che le donne con le quali si accompagnava non erano pregiudicate e che «l’occasionalità del fatto che non preludeva ad una reale evasione». Questi elementi, tuttavia, sono obiettivamente contraddittori con l’esclusione della particolare tenuità del fatto.
4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo
giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’art. 131- bis
cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Così deciso il 06/05/2025.