Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12307 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12307 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Agrigento il 06/11/1973
avverso la sentenza del 08/02/2024 della Corte di appello di Palermo letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Nell’interesse di NOME COGNOME il difensore ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 1 marzo 2023 dal Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di evasione.
Ne chiede l’annullamento per i motivi di seguito illustrati.
1.1. Con il primo deduce la violazione di legge e plurimi vizi della motivazione per omesso esame delle allegazioni difensive e travisamento della prova.
Pur avendo riconosciuto l’errore del primo giudice, rilevando che il COGNOME era autorizzato ad uscire dall’abitazione per recarsi al lavoro il 26 dicembre 2020 presso l’azienda agricola COGNOME NOME, la Corte di appello ha valorizzato la circostanza che al momento del controllo non era stato trovato sul posto di lavoro e non aveva avvisato l’autorità di PG di essersi dovuto allontanare prima dell’orario prescritto a causa delle condizioni meteorologiche, trasgredendo le prescrizioni della misura cautelare. In tal modo la Corte ha travisato la prova, equiparando il mancato avviso all’autorità addetta al controllo all’evasione e trascurando che tale obbligo non era espressamente imposto. E’ comunque, errata la valutazione, in quanto dalla documentazione prodotta sin dal primo grado risulta che egli aveva comunicato alla centrale operativa sia l’uscita dall’abitazione alle ore 8.12 sia il rientro alle ore 10.55.
1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per diversità del fatto contestato – allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari al di fuori dell’orario consentito e senza titolo autorizzativo – rispetto a quello ritenuto – trasgressione delle prescrizioni della misura cautelare, non avvisando l’autorità addetta al controllo-.
1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 131- bis, 62-bis e 175 cod. pen. nonché il vizio di motivazione su detti punti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
E’ fondato il primo motivo.
Come evidenziato nel ricorso, la Corte di appello ha corretto l’errore in cui era incorso il primo giudice- fondatamente a causa delle modifiche delle autorizzazioni al lavoro susseguitesi-, rilevando dalla documentazione prodotta che il ricorrente era autorizzato a recarsi al lavoro presso l’azienda agricola Tuttolomondo anche nei giorni di sabato e domenica, sicché il 26 dicembre 2020 (sabato) era legittimato a recarsi al lavoro, ove però non fu trovato in occasione del controllo, essendosene allontanato a causa delle avverse condizioni meteorologiche.
La Corte di appello ha, quindi, valorizzato il mancato rinvenimento sul posto di lavoro e ritenuto sussistente l’evasione per mancato avviso all’autorità di polizia addetta al controllo, in tal modo attribuendo rilievo alla violazione di una prescrizione non solo non indicata nell’imputazione, ma l in realtà, anche osservata.
In particolare, la Corte di appello ha omesso di valutare un dato probatorio potenzialmente decisivo, atteso che la documentazione prodotta sin dal primo grado, ma non valutata da quel giudice per l’errore relativo alla ritenuta mancanza di autorizzazione, e riprodotta nell’atto di appello, attestava il corretto comportamento dell’imputato e dimostrava che l’avviso era stato dato alle 10.55.
Trattandosi di omessa valutazione di un dato rilevante, anche per la dedotta corrispondenza con il contenuto delle dichiarazioni dei titolari dell’azienda, che in sede di indagini difensive avevano confermato la presenza del ricorrente presso l’azienda e l’allontanamento prematuro a causa delle cattive condizioni del tempo, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio, ritenuti assorbiti gli altri motivi.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso, 13 marzo 2025