Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7336 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7336 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/01/2025
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 30 maggio 2024 ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione (così determinata per la diminuente del rito abbreviato), per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. accertato il 30 luglio 2017. L’imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e alla misura alternativa degli arresti domiciliari er stato autorizzato ad assentarsi dalla propria abitazione per lo svolgimento di
attività lavorativa e frequentare un’autoscuola, ma non veniva trovato, nel corso del controllo eseguito il 30 luglio 2017, presso i luoghi in cui avrebbe dovuto svolgere le attività autorizzate bensì presso un vicino centro sportivo ove svolgeva le mansioni di custode e addetto alle pulizie.
Con i motivi di ricorso sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrent denuncia:
2.1. GLYPH violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) per omesso esame della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avanzata con i motivi aggiunti depositati il 23 febbraio 2024 sulla rilevante circostanza che l’imputato il 30 luglio 2021 alle ore 18:50 si trovava effettivamente sul luogo di lavoro. A questo fine il ricorrente aveva prodotta la busta paga e una mail del datore di lavoro del 3 agosto 2021 che documentavano lo svolgimento di attività lavorativa in luogo esterno alla sede principale della FCA di cui era dipendente. In particolare, nella mail si dava atto che, per mero errore nelle precedenti comunicazioni con il difensore non si era dato atto che l’attività lavorativa si sarebbe svolta in sede esterna rispetto alla sede della società;
2.2. GLYPH violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.. L’imputato non ha riportato condanne per il reato di evasione e il riferimento alle condanne per rapina è incongruente ai fini della abitualità, ritenuta ostativa all’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Né la Corte di merito ha tenuto conto del comportamento susseguente al reato poiché l’imputato aveva beneficiato, per le pregresse condanne, dell’affidamento in prova, positivamente concluso;
2.3. GLYPH violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate con motivazione apparente;
2.4. GLYPH violazione di legge e carenza di motivazione sulla mancata applicazione di una pena sostituiva o ammissione al percorso di giustizia riparativa proposte con i motivi di appello.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. modificato dall’art. 11, comma 3, d.l. n. 29 del 6 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 120 del 8 agosto 2024 n. 120.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Rileva il Collegio che l’acquisizione della documentazione difensiva prodotta in appello era assolutamente necessaria ai fini del giudizio sulla responsabilità dell’imputato anche tenuto conto che manca agli atti l’allegato alla richiesta originaria di autorizzazione al lavoro cioè il contratto di lavoro che indicava l’orario di lavoro, in orario coincidente con quella oggetto di contestazione.
L’imputato venne infatti trovato (alle ore 19:00) presso il campo sportivo ove, a suo dire, era autorizzato a svolgere l’attività lavorativa che avrebbe dovuto svolgersi in luogo diverso rispetto alla sede della società che lo aveva assunto.
Effettivamente la difesa aveva prodotto contratti di lavori successivi ai fatti con i quali venivano documentati gli accordi (e, quindi, ritenuti irrilevanti): tuttavia, nella mail del datore di lavoro del 2 agosto 2021, oggetto dei motivi aggiunti che non sono stati esaminati in appello, si dava atto che erroneamente nel contratto non era stato indicato che l’attività lavorativa avrebbe dovuto svolgersi in luogo diverso dalla sede della società.
L’imputato era stato autorizzato anche a svolgere attività lavorativa dal magistrato di sorveglianza (di cui si dà atto sia nella imputazione che nell’ordinanza del gip) ma anche tali atti non sono stati acquisiti.
Il giudizio di colpevolezza deve, pertanto, essere adeguatamente motivato anche con riferimento all’elemento psicologico del reato in esame non potendo costituire oggetto di automatismo probatorio ove si accerti che, effettivamente, la prestazione lavorativa avrebbe dovuto svolgersi presso una sede diversa dalla sede dell’impresa che aveva assunto il Campagna e che l’errore sia imputabile al tenore della richiesta avanzata ai giudici o, peggio, ad approssimazioni del provvedimento.
La motivazione della sentenza impugnata è, con riferimento a tali aspetti, carente e approssimativa.
2.Con riferimento al motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. va , inoltre, rilevato che, al di là del dato suggestivo delle precedenti condanne per rapina che gravano il ricorrente, che, tuttavia, non denotano l’abitualità del reato per cui si procede, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da
esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo e, dopo le modifiche ad opera dell’art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato, nel caso del tutto pretermessa sebbene l’imputato abbia positivamente concluso, con riferimento alle precedenti condanne, l’affidamento in prova.
Ai fini dell’entità del danno o del pericolo va, inoltre, ricordato che è necessario operare un giudizio complessivo, che abbia riguardo anche al grado di colpevolezza, ovvero alla maggiore o minore intensità del dolo, alla stregua del comportamento dell’agente e delle concrete modalità della condotta che costituiscono un utile e rilevante criterio di valutazione anche della gravità del pericolo o dell’offesa, attraverso un giudizio che deve essere espresso in concreto.
3.Nel contesto dell’attività di ricostruzione dei fatti, la Corte dovrà riesaminare anche l’applicazione del trattamento sanzionatorio e dell’applicazione della pena sostitutiva richiesta con i motivi di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 29 gennaio 2025
La Consigliera relatrice
Il Presidente