Evasione e Giustificazioni: Quando le Scuse non Bastano
Nel contesto delle misure restrittive della libertà personale, il reato di evasione e le giustificazioni addotte per un allontanamento non autorizzato rappresentano un tema delicato e di costante attualità giurisprudenziale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce con fermezza i limiti entro cui una giustificazione può essere considerata valida, sottolineando come la mancanza di prove concrete e la presenza di precedenti penali possano rendere un ricorso palesemente inammissibile. Il caso analizzato riguarda un individuo che, pur essendo autorizzato a recarsi al lavoro, è stato sorpreso in un luogo e in un orario incompatibili con tale permesso.
I Fatti del Caso
L’imputato, soggetto a una misura restrittiva, aveva ottenuto il permesso di allontanarsi dalla propria abitazione per svolgere un’attività lavorativa. Tuttavia, durante un controllo, le forze dell’ordine lo hanno trovato alla guida della sua auto in compagnia della moglie e dei figli, in una zona distante sia dal luogo di lavoro sia dalla sua residenza. Inoltre, si dirigeva in una direzione opposta a quella che avrebbe dovuto seguire e in un orario sovrapponibile a quello lavorativo.
A sua discolpa, l’uomo ha sostenuto di aver subito un ritardo a causa di un incidente stradale. Questa giustificazione, però, non è stata comunicata tempestivamente a nessuna autorità e, soprattutto, non è stata provata in alcun modo, neppure al momento del controllo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso presentato dall’imputato inammissibile. Questa decisione conferma le sentenze dei gradi di giudizio precedenti, che avevano già ritenuto l’imputato colpevole del reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni: la Valutazione su Evasione e Giustificazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su tre pilastri principali che hanno portato a considerare il ricorso privo di qualsiasi fondamento.
Manifesta Infondatezza della Giustificazione
Il primo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità del reato di evasione, è stato giudicato come una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente confutati dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato l’incoerenza della scusa dell’incidente: l’orario, il luogo del controllo, la presenza della famiglia in auto e la direzione di marcia erano tutti elementi oggettivi che smentivano la versione dell’imputato e rendevano la sua giustificazione del tutto inverosimile e non provata.
Inapplicabilità della Particolare Tenuità del Fatto
L’imputato aveva richiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p. La Corte ha respinto anche questa richiesta, evidenziando come i numerosi precedenti penali del ricorrente, in particolare per violazioni in materia di misure di prevenzione, delineassero un quadro di ‘abitualità della condotta’. Tale abitualità costituisce un ostacolo normativo esplicito all’applicazione del beneficio.
Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, è stata rigettata anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, i plurimi precedenti penali, specificamente per reati contro il patrimonio, sono stati considerati un elemento tale da non meritare alcuna riduzione di pena, confermando la valutazione già espressa dai giudici di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi è sottoposto a misure restrittive della libertà personale ha l’onere non solo di rispettare scrupolosamente le prescrizioni, ma anche di poter provare in modo rigoroso e tempestivo qualsiasi eventuale e legittimo impedimento. Vaghe giustificazioni, fornite a posteriori e prive di riscontri oggettivi, non hanno alcuna possibilità di essere accolte in sede giudiziaria. Inoltre, il passato criminale di un individuo ha un peso determinante nella valutazione complessiva del giudice, potendo precludere l’accesso a benefici di legge come la non punibilità per tenuità del fatto o le attenuanti generiche, anche a fronte di un reato che, isolatamente considerato, potrebbe apparire di modesta gravità.
Quando una giustificazione per essersi allontanati dal luogo di detenzione domiciliare è considerata valida?
Secondo la decisione, una giustificazione per essere valida deve essere credibile, provata con elementi oggettivi e, preferibilmente, comunicata tempestivamente alle autorità. Una scusa generica e non dimostrata, come un presunto incidente stradale, non viene ritenuta sufficiente a escludere il reato di evasione.
Perché la Corte ha negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha negato tale beneficio perché l’imputato aveva numerosi precedenti penali, in particolare per violazioni di misure di prevenzione. Questa storia criminale è stata interpretata come ‘abitualità della condotta’, una condizione che per legge impedisce l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione giudicato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29884 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta integrazione della fattispe di cui all’art. 385 cod. pen., è manifestamente infondato e costituisce mera reiterazione di mot adeguatamente confutato dalla Corte di appello che ha rilevato come il ricorrente fosse stato controlla distante, sia dal luogo in cui avrebbe dovuto essere al lavoro, sia dall’abitazione, rappresentando smentita della giustificazione a mente della quale avrebbe ritardato a causa di un incidente, come tal dato fosse inconferente, per orario, rispetto al luogo del controllo, all’interno di un’autovettura i con moglie e figli, in orario sovrapponibile a quello in cui sarebbe dovuto essere al lavoro (per co autorizzato), in direzione opposta rispetto al luogo di lavoro e, soprattutto, senza aver comunicato alcuno le eventuali ragioni dell’allegato ma non dimostrato ritardo connesso all’incidente strada invero, neppure prospettato all’atto del controllo;
rilevato, inoltre, anche alla luce di quanto osservato dalla Corte territoriale circa la smen giustificazione addotta in sede processuale, che analogo limite incontrano il secondo ed il terzo moti con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge quanto a mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., essendo stati evidenziati i plurimi precede particolare riferimento, quanto ad abitualità della condotta, alle violazioni in materia di mis prevenzione;
rilevato che lo stesso è a dirsi del quarto motivo con cui si rivolgono critiche alla parte della decis che ha confermato il giudizio del Primo giudice quanto ad attenuanti generiche, non ritenute meritevo alla luce dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio;
ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024.