Evasione dai Domiciliari: Anche Pochi Minuti Contano? La Cassazione Risponde
Quando si parla di evasione e detenzione domiciliare, sorge spesso un dubbio: un’assenza di breve durata può essere considerata meno grave o addirittura non punibile? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito una risposta netta e inequivocabile, ribadendo un principio consolidato che chiunque sia sottoposto a tale misura deve conoscere. Analizziamo insieme la decisione per capire la logica del legislatore e le implicazioni pratiche.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava una persona condannata dalla Corte d’Appello di Genova per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, trovandosi in regime di detenzione domiciliare, si era allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione. Contro la sentenza di condanna, l’interessato ha proposto ricorso in Cassazione, evidentemente basando le proprie difese su argomenti ritenuti infondati dai giudici di legittimità.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso “inammissibile”. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un gradino prima, sancendo che i motivi presentati dal ricorrente erano “manifestamente infondati”. La conseguenza di tale declaratoria è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Durata nell’Evasione e Detenzione Domiciliare è Irrilevante
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto le argomentazioni difensive. I giudici hanno chiarito che, ai fini della configurazione del reato di evasione, la durata dell’allontanamento è un fattore del tutto irrilevante. Il reato si consuma nel momento esatto in cui la persona sottoposta alla misura restrittiva si allontana dal luogo di detenzione senza una legittima autorizzazione.
La Corte ha specificato che la brevità dell’assenza non può operare come “scriminante”, ovvero come una circostanza in grado di giustificare il fatto e renderlo non punibile. Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’autorità dello Stato e la sua capacità di eseguire le pene e le misure cautelari. Questo interesse viene leso istantaneamente con l’elusione del controllo, a prescindere dal fatto che l’assenza duri pochi minuti o intere giornate. La condotta è quindi penalmente rilevante già nel suo semplice verificarsi.
Le Conclusioni: un Monito Chiaro
L’ordinanza della Cassazione funge da importante monito per chi si trova in regime di detenzione domiciliare. Il messaggio è inequivocabile: non esistono “franchigie” temporali. Qualsiasi allontanamento non autorizzato, per quanto breve e per qualsiasi motivo, integra il grave reato di evasione. Le conseguenze non sono solo la condanna per un nuovo delitto, ma anche il rischio di un aggravamento della propria posizione processuale e l’imposizione di sanzioni pecuniarie, come avvenuto nel caso di specie. La legge, su questo punto, non ammette eccezioni basate sulla durata dell’infrazione.
Se una persona in detenzione domiciliare si allontana da casa solo per poco tempo, commette comunque il reato di evasione?
Sì, secondo la Corte di Cassazione la durata dell’allontanamento è irrilevante. Il reato si perfeziona nel momento stesso in cui il soggetto, senza autorizzazione, si allontana dal luogo di detenzione, anche se per un breve periodo.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione sul ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi addotti sono stati ritenuti manifestamente infondati. Di conseguenza, ha confermato la condanna per evasione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile per il reato di evasione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10714 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) sono manifestamente infondati poiché la durata dell’allontanamento non rileva, a fini scriminanti, in relazione alla condotta di evasione commessa dall’imputato che sia stato ammesso a regime di detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. (cfr. Rv. 256135);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Presidente