Evasione e braccialetto elettronico: la Cassazione conferma la condanna
Il reato di evasione rappresenta una violazione grave degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria, anche quando la restrizione avviene presso il proprio domicilio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito l’importanza dei sistemi di monitoraggio tecnologico nella prova della colpevolezza.
Il caso e la violazione dei domiciliari
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato che, nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare con l’ausilio di strumenti elettronici, si è allontanato dalla propria abitazione. Il sistema di monitoraggio, comunemente noto come braccialetto elettronico, ha inviato una segnalazione di allarme alla centrale operativa. Il successivo controllo delle forze dell’ordine ha confermato l’assenza del soggetto, integrando così la fattispecie di evasione prevista dal codice penale.
La prova dell’evasione tramite tecnologia
L’utilizzo del braccialetto elettronico non è solo una misura di controllo, ma costituisce un elemento probatorio fondamentale. Nel caso di specie, la difesa aveva tentato di impugnare la sentenza di appello lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato come le argomentazioni della Corte d’Appello fossero lineari e coerenti con la giurisprudenza consolidata.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione
Il ricorso è stato giudicato inammissibile per diverse ragioni tecniche. In primo luogo, le doglianze erano formulate in termini eccessivamente generici. In secondo luogo, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse censure già sollevate durante il processo di secondo grado, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni fornite dai giudici d’appello.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del ricorso per cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. I giudici hanno evidenziato che la responsabilità dell’imputato era stata accertata sulla base di un dato oggettivo: l’allarme del dispositivo elettronico e il successivo riscontro negativo del controllo. La difesa non è stata in grado di scardinare la logica della sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni astratte che non hanno scalfito l’impianto accusatorio relativo al reato di evasione.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte sanciscono la definitiva condanna del ricorrente. Oltre alla conferma della pena per evasione, l’ordinanza dispone il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce che il monitoraggio elettronico è uno strumento affidabile e che la sua violazione comporta conseguenze penali e pecuniarie severe, qualora il ricorso in sede di legittimità risulti privo di fondamento o generico.
Cosa succede se il braccialetto elettronico segnala un allarme?
Le forze dell’ordine effettuano un controllo immediato presso il domicilio. Se il soggetto non viene trovato, scatta la denuncia per il reato di evasione.
Perché il ricorso per il reato di evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso era generico e si limitava a ripetere le stesse lamentele già espresse in appello, senza contestare i fatti accertati tramite il monitoraggio elettronico.
Quali sono le sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del processo, il ricorrente può essere condannato a pagare una somma, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51332 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51332 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 25224/23 Nadali
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.)
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel motivo di ricorso – attinente alla violazione d legge e al vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato -, che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell’atto d appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all’esito di esame svilupp con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove rappresentato che il controllo, risultato negativo, era stato attuato a seguito di allarme lanc dal braccialetto elettronico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2023