Evasione: i limiti del rientro spontaneo e le attenuanti
Il reato di evasione rappresenta una delle violazioni più critiche nel sistema delle misure alternative alla detenzione. La giurisprudenza di legittimità è tornata recentemente a occuparsi della questione, definendo con precisione i confini entro i quali un soggetto può beneficiare di una riduzione della pena in caso di rientro spontaneo presso il luogo di detenzione.
Analisi dei fatti e del contesto giuridico
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato che, pur essendo sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. L’assenza si era protratta per un periodo di due giorni, al termine dei quali era scattata la contestazione del reato previsto dall’art. 385 del codice penale. La difesa aveva proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della circostanza attenuante legata al ripristino dello stato di detenzione.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato come i motivi addotti fossero generici e meramente riproduttivi di questioni già ampiamente analizzate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha sottolineato che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del merito, specialmente quando la motivazione della sentenza impugnata appare logica, coerente e puntuale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’interpretazione rigorosa dell’art. 384, comma 4, del codice penale. Tale norma prevede una riduzione di pena per chi, dopo l’evasione, si adopera per il tempestivo ripristino dello stato costrittivo. Tuttavia, nel caso in esame, l’imputato è rimasto lontano dal domicilio per ben due giorni. Secondo gli Ermellini, un lasso di tempo così ampio è incompatibile con il concetto di tempestività richiesto dal legislatore. La norma mira infatti a premiare una condotta che limiti al minimo indispensabile la lesione dell’interesse pubblico al controllo del detenuto. La Corte territoriale aveva già correttamente evidenziato che la durata dell’allontanamento precludeva l’integrazione dei presupposti per l’attenuante, rendendo la condotta pienamente punibile nella sua forma base.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il reato di evasione non ammette interpretazioni estensive in favore del reo quando la violazione degli obblighi è prolungata nel tempo. Il mancato rispetto del vincolo domiciliare per quarantotto ore interrompe quel nesso di immediatezza necessario per accedere ai benefici di legge. La decisione comporta non solo la conferma della pena, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso presentato.
Quando si configura il reato di evasione per chi è ai domiciliari?
Il reato scatta nel momento in cui il soggetto si allontana dal domicilio senza autorizzazione, violando l’obbligo di permanenza imposto dall’autorità.
Il rientro spontaneo garantisce sempre uno sconto di pena?
No, l’attenuante è applicabile solo se il ripristino dello stato di detenzione avviene in modo tempestivo, non dopo diversi giorni di assenza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del processo e una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39904 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39904 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 16820/23 Nicosia
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede legittimità, perché costituito da censure generiche oltre che manifestamente infondate, nonch meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corr argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in m logica, coerente e puntuale, con riferimento alla mancata integrazione della circostanza attenuan ex art. 384, comma 4, cod. pen., rappresentando che non risultavano integrati i presupposti i previsti: l’imputato infatti si è sottratto alla detenzione domiciliare per ben due giorni, l norma mira a garantire il tempestivo ripristino dello stato costrittivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023