Art. 131-bis e Reato di Evasione: La Cassazione Nega la Non Punibilità in Caso di Abitualità
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale, continua a essere un tema centrale nel dibattito giurisprudenziale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15582/2024) offre un’importante precisazione riguardo ai limiti di applicabilità di tale istituto, in particolare con riferimento al reato di evasione. La decisione sottolinea come la condotta abituale dell’imputato rappresenti un ostacolo insormontabile per il riconoscimento del beneficio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di L’Aquila per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva impugnato la sentenza di secondo grado dinanzi alla Suprema Corte, lamentando, tra gli altri motivi, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la tesi difensiva, le circostanze concrete del reato avrebbero dovuto condurre a un esito processuale diverso, escludendo la punibilità.
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Di conseguenza, ha confermato la decisione della Corte d’Appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia, sebbene sintetica, è estremamente chiara nel delineare i criteri che precludono l’accesso al beneficio previsto dall’art. 131-bis.
Le motivazioni e l’applicazione dell’art. 131-bis
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici di legittimità hanno respinto le argomentazioni del ricorrente. La Corte ha ritenuto la sentenza impugnata immune da censure, evidenziando come i giudici di merito avessero correttamente escluso l’applicabilità della causa di non punibilità. I fattori determinanti per questa esclusione sono stati due:
1. L’abitualità degli episodi di evasione: Questo è l’elemento cruciale. La Corte ha rilevato che non si trattava di un episodio isolato, ma di una condotta ripetuta. L’abitualità del comportamento è una delle cause ostative esplicitamente previste dalla norma, in quanto indica una tendenza a delinquere che mal si concilia con la finalità dell’istituto, pensato per fatti occasionali e di minima offensività.
2. La complessiva gravità del fatto: Oltre all’abitualità, i giudici hanno considerato la gravità generale del reato commesso. Hanno inoltre osservato che, anche nel concedere le circostanze attenuanti generiche, non erano emersi elementi positivi specifici da valorizzare a favore dell’imputato. Questa assenza di elementi favorevoli ha rafforzato la convinzione che il fatto non potesse essere qualificato come ‘particolarmente tenue’.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’art. 131-bis c.p. non è uno strumento applicabile indiscriminatamente. La valutazione del giudice non deve limitarsi alla sola entità del danno o del pericolo, ma deve estendersi a un’analisi completa della condotta dell’agente. In casi come quello del reato di evasione, che mina l’autorità delle decisioni giudiziarie, la ripetizione del comportamento assume un peso decisivo. La pronuncia della Cassazione serve quindi da monito, chiarendo che la propensione a violare ripetutamente la legge chiude le porte ai benefici previsti per le infrazioni di lieve entità, confermando un approccio rigoroso a tutela dell’effettività della pena.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) al reato di evasione?
Sì, in linea di principio è possibile, ma la decisione della Corte chiarisce che la sua applicazione è esclusa quando il comportamento dell’imputato è abituale, ovvero quando gli episodi di evasione sono ripetuti nel tempo.
Cosa si intende per ‘abitualità’ del comportamento ai fini dell’esclusione dell’art. 131-bis c.p.?
Basandosi sull’ordinanza, per ‘abitualità’ si intende la ripetizione di episodi dello stesso reato, che dimostra una tendenza del soggetto a commettere illeciti e non un singolo e isolato episodio di scarsa gravità. Tale condotta è incompatibile con la ratio della norma.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come avviene frequentemente in materia penale, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15582 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato;
Considerato, in particolare, che in punto di pena la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente escluso l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – in ragione dell’abitualità degli episodi di evasione nonché della complessiva gravità del fatto – e delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alle quali non sono emersi elementi positivi da poter valorizzare nel caso concreto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024