Evasione e art. 131-bis: Quando la “Lieve Entità” Non Si Applica
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso al centro di dibattiti giudiziari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui criteri da adottare per i reati di evasione. In questo articolo, analizzeremo la decisione e vedremo perché la combinazione tra evasione e art. 131-bis non è automatica, ma richiede una valutazione attenta di specifici elementi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, tramite il suo legale, aveva impugnato la sentenza di condanna dinanzi alla Suprema Corte, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, le circostanze concrete del reato erano tali da renderlo di lieve entità, meritando così l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte e il Principio dell’Evasione e art. 131-bis
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione, ma si è fermata a un gradino prima, giudicando il motivo del ricorso come “manifestamente infondato”.
La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice del precedente grado di giudizio (la Corte d’Appello) avesse già fornito una motivazione completa, logica e coerente per escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis. Quando un ricorso si basa su censure palesemente prive di fondamento, la Cassazione può dichiararlo inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nelle ragioni per cui il reato di evasione non è stato considerato di particolare tenuità. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente analizzato due profili cruciali per valutare l’offensività del fatto:
1. La durata e la distanza dell’allontanamento: Non si è trattato di un’assenza momentanea o di pochi metri. I giudici di merito hanno considerato questi due elementi fattuali come indicatori di una certa gravità della condotta, incompatibile con la “particolare tenuità”.
2. L’intensità del dolo: Il dolo rappresenta la volontà colpevole dell’agente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’intenzione di sottrarsi alla misura restrittiva non fosse di lieve entità, ma denotasse una consapevole e significativa volontà di violare il precetto giudiziario.
Secondo la Cassazione, la motivazione fornita in appello era puntuale e logica, rendendo il tentativo di rimettere in discussione tale valutazione in sede di legittimità un’azione manifestamente infondata. Pertanto, la discussione sulla relazione tra evasione e art. 131-bis è stata chiusa confermando la condanna.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è mai automatica. Ogni caso deve essere valutato nel suo contesto specifico. Per il reato di evasione, i parametri della durata e della distanza dell’allontanamento, uniti all’intensità dell’elemento psicologico, sono determinanti. Chi intende invocare l’art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con una valutazione rigorosa da parte del giudice, che non si limiterà a un esame superficiale ma analizzerà in dettaglio le modalità concrete della condotta. La decisione sottolinea inoltre la severità con cui la Corte di Cassazione tratta i ricorsi palesemente infondati, sanzionandoli con l’inammissibilità e l’addebito di spese e sanzioni.
Perché il ricorso per il reato di evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione lo ha ritenuto “manifestamente infondato”, ovvero palesemente privo di fondamento giuridico, dato che la Corte d’Appello aveva già motivato in modo logico e coerente la sua decisione.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
L’applicazione della non punibilità è stata esclusa sulla base della valutazione di due elementi concreti: la durata e la distanza dell’allontanamento e l’intensità del dolo (l’intenzione cosciente di commettere il reato). Questi fattori hanno indicato che l’offesa non era di lieve entità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24442 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CABRAS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (cfr. pagg. da 5 a 7 della sentenza impugnata in ordine alla grado non tenue dell’offensività del fatto, sotto il profilo della durata e distanza dell’allontanamento e della intensità del dolo).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giugno 2024
Il Cons COGNOME e estensore COGNOME