Evasione e 131-bis: la Cassazione nega la non punibilità per condotta abituale
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti di tale istituto, in particolare quando si intrecciano i temi di evasione e 131-bis. La Suprema Corte ha stabilito che la presenza di una condotta abituale, testimoniata da plurime condanne precedenti, impedisce di considerare il fatto come ‘tenue’, rendendo inapplicabile il beneficio.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 c.p. dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza era il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la condotta del proprio assistito avrebbe dovuto rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per reati la cui offensività è minima.
La Corte d’Appello aveva già respinto questa tesi, motivando la sua decisione non solo sulla base delle modalità del reato (commesso in orario notturno), ma soprattutto valorizzando l’abitualità della condotta dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che le argomentazioni presentate dal ricorrente non erano altro che una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte nel giudizio di merito. La Corte ha quindi confermato la validità del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello, ritenendolo logico, coerente e puntuale.
Evasione e 131-bis: l’analisi della condotta abituale
Il punto centrale della decisione riguarda l’ostacolo rappresentato dall’abitualità della condotta ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis. La norma stessa esclude il beneficio per chi ha un comportamento ‘non occasionale’. Nel caso di specie, l’imputato aveva riportato diverse condanne per reati della stessa indole, un fattore che, secondo la giurisprudenza costante, dimostra una tendenza a delinquere che è incompatibile con il giudizio di ‘particolare tenuità’ richiesto dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha motivato la propria decisione evidenziando come il giudice di merito avesse già fornito una spiegazione giuridicamente corretta e ben argomentata per negare l’applicazione dell’art. 131-bis. Il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma deve limitarsi a individuare vizi di legge. In questo caso, il ricorso si limitava a riproporre le stesse questioni di merito già vagliate, senza evidenziare alcun errore giuridico nel ragionamento della Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per l’applicazione della non punibilità ex art. 131-bis non può prescindere da un’analisi complessiva della condotta del reo. La presenza di precedenti penali specifici, che delineano un quadro di ‘abitualità’, costituisce un impedimento quasi insormontabile per l’accesso a questo beneficio. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la strategia difensiva volta a ottenere la non punibilità per fatti di evasione deve essere attentamente ponderata, soprattutto in presenza di una storia criminale che possa essere interpretata come indicativa di una propensione a commettere reati della stessa specie.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere applicata al reato di evasione?
Sì, in teoria è possibile, ma la sua applicazione è soggetta a una valutazione discrezionale del giudice che deve considerare tutte le circostanze del caso, inclusa la condotta passata dell’imputato.
Perché in questo caso specifico è stata negata l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.?
È stata negata perché l’imputato aveva riportato plurime condanne precedenti per reati della stessa indole. Questo ha portato il giudice a qualificare la sua condotta come ‘abituale’, una condizione che la legge indica come ostativa all’applicazione del beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non entra nel merito della questione sollevata. La decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46609 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46609 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Recupero
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Visti Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto l’unico motivo dedotto nel ricorso avverso la condanna per il reato di evasione di cui all’art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corr argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerent puntuale il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. valorizzando oltre alle modalità del reato, commesso in orario notturno, l’abitualità d condotta, avendo il ricorrente riportato plurime condanne della stessa indole (si vedano particolare pagg. 3-4 della sentenza impugnata).
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.