Evasione domiciliare per una birra: quando una breve uscita costa caro
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 21184/2024) ha ribadito un principio fondamentale in materia di misure cautelari: l’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, anche se per un breve lasso di tempo e per motivi apparentemente futili, integra il reato di evasione domiciliare. Questo caso offre uno spunto di riflessione importante sui limiti e gli obblighi imposti a chi è sottoposto a tale misura restrittiva.
I Fatti del Caso: Una Breve Uscita Notturna
Il caso esaminato riguarda un uomo sottoposto alla misura della detenzione domiciliare che, alle 22:30, era uscito dalla propria abitazione per “fumare e bere una birra”. La sua difesa aveva tentato di minimizzare l’accaduto, sostenendo che l’uomo si fosse trattenuto solo sulla soglia di casa. Tuttavia, le corti di merito avevano accertato che egli si trovava all’esterno dell’abitazione, seppur nelle immediate vicinanze. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano condannato l’imputato per evasione, negando sia l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) sia la concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’evasione domiciliare
L’uomo ha proposto ricorso in Cassazione, riproponendo le medesime argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno sottolineato che il ricorso non presentava nuovi argomenti, ma si limitava a sollecitare una diversa interpretazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su argomentazioni solide e coerenti con l’orientamento giurisprudenziale consolidato. In primo luogo, è stato ribadito che qualsiasi allontanamento volontario dal luogo di detenzione domiciliare, senza autorizzazione, configura il reato di evasione domiciliare. Il motivo dell’allontanamento (bere una birra) è stato considerato irrilevante ai fini della configurabilità del reato, anzi, è stato visto come un’ulteriore prova della piena volontarietà della condotta.
In secondo luogo, la Corte ha confermato la correttezza della mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. La particolare tenuità del fatto è stata esclusa non solo per la volontarietà della condotta, ma anche perché commessa in orario notturno e in assenza di una seria necessità. Inoltre, la valutazione negativa è stata rafforzata dai precedenti procedimenti a carico dell’imputato e da una successiva condotta di evasione, elementi che delineano una certa propensione a violare le prescrizioni imposte.
Infine, anche la richiesta di attenuanti generiche è stata respinta sulla base degli stessi elementi: la piena coscienza e volontà della violazione, i precedenti e la condotta successiva, che hanno impedito un giudizio favorevole sulla personalità dell’imputato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come monito: la misura degli arresti domiciliari impone un obbligo di permanenza assoluto, la cui violazione, anche se minima, comporta conseguenze penali serie. Il concetto di “luogo di detenzione” è interpretato in modo rigoroso e non ammette eccezioni basate su motivi futili. La decisione evidenzia come la valutazione della gravità di un’evasione domiciliare non si basi solo sulla durata o sulla distanza dell’allontanamento, ma consideri un quadro più ampio che include l’intenzionalità, il contesto (come l’orario notturno) e la storia personale del soggetto. Per chi si trova in questa condizione, è essenziale comprendere che anche un gesto apparentemente innocuo come uscire per fumare una sigaretta può portare a una condanna per un nuovo, grave reato.
Uscire di casa per fumare o bere una birra mentre si è ai domiciliari è considerato evasione domiciliare?
Sì. Secondo la Corte, qualsiasi allontanamento volontario e non autorizzato dal luogo di detenzione domiciliare integra il reato di evasione, a prescindere dalla futilità del motivo.
Perché in questo caso non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La non punibilità è stata esclusa perché il fatto non è stato ritenuto di scarsa offensività. Hanno pesato la volontarietà della condotta, l’orario notturno in cui è avvenuta, l’assenza di una seria necessità e i precedenti dell’imputato.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è “inammissibile”?
Significa che la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione, ma rigetta il ricorso per motivi procedurali. In questo caso, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva le stesse argomentazioni già correttamente respinte dalla Corte d’Appello e mirava a una nuova valutazione dei fatti, cosa non consentita nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21184 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME, vista la memoria presentata dal difensore in data maggio 2024 con cui si insiste nei motivi di ricorso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata
OSSERVA
Rilevato che i motivi di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità (in punto elemento oggettivo e soggettivo), la mancata applicazione della causa di non punibilità di cu all’art. 131-bis cod. pen. e l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate con corretti argomenti in fatto diritto dalla Corte di appello che ha rilevato come il ricorrente, fosse uscito dall’abitazion era ristretto in misura detentiva domiciliare per fumare e bere una birra, evenienza ch deponeva per la volontaria condotta di evasione come emergente dalle stesse modalità dell’azione, ha negato che il fatto, commesso in tempo di notte (ore 22,30) e senza una seria necessità, potesse essere ritenuto di scarsa offensività, al contempo valorizzando i plurim procedimenti e la condotta successiva (evasione posta in essere poco tempo dopo) per giustificare le negate attenuanti generiche;
ritenuto che il ricorso tende, altresì, a fornite una lettura differente dei fatti per ricostruiti nelle competenti sedi di merito nella parte in cui, con il primo motivo si vor sostenere che il ricorrente sia rimasto sulla soglia di casa, evenienza non corrispondente agl accertamenti che facevano emergere come costui fosse nei pressi dell’abitazione ma al suo esterno;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024