Evasione Domiciliare: Quando la Condotta Rende il Reato Grave
L’evasione domiciliare rappresenta una violazione delle prescrizioni imposte a chi è sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale. Ma cosa succede se, durante tale allontanamento, si commettono altri illeciti? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 4251/2024) chiarisce come la condotta tenuta durante la fuga sia determinante per valutare la gravità del reato, escludendo benefici come la particolare tenuità del fatto e giustificando l’applicazione di aggravanti come la recidiva.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un uomo, già in regime di detenzione domiciliare, condannato dal Tribunale di Terni e successivamente dalla Corte di Appello di Perugia per il reato di evasione. L’imputato si era allontanato dal proprio domicilio al di fuori degli orari consentiti.
La difesa aveva presentato ricorso in Cassazione basandosi su due punti principali:
1.  Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sostenendo che i precedenti penali non fossero sufficienti a configurare un’abitualità nel reato.
2.  L’errata applicazione della recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), ritenuta non giustificata da un’effettiva e accresciuta pericolosità dell’imputato.
La Decisione della Cassazione sulla Evasione Domiciliare
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso “manifestamente infondato” e quindi inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, che va oltre il semplice atto di allontanamento.
Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
La Corte ha sottolineato che, per escludere la tenuità del fatto, i giudici di merito non si sono limitati a considerare i precedenti penali del ricorrente. Un elemento decisivo è stata la gravità della condotta tenuta durante l’evasione. Nello specifico, l’uomo, dopo essersi allontanato, aveva incontrato una donna, l’aveva aggredita nel corso di un litigio e le aveva procurato una frattura costale con una prognosi di 15 giorni. Questo comportamento violento è stato ritenuto incompatibile con l’ipotesi di un fatto di lieve entità.
L’Applicazione della Recidiva e la Pericolosità Sociale
Anche per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, la Corte ha validato l’operato della Corte di Appello. L’applicazione della recidiva non è stata una mera conseguenza automatica dei precedenti, ma è stata ancorata a una valutazione concreta della pericolosità sociale del soggetto. L’aggressione commessa durante l’evasione domiciliare è stata interpretata come la prova di una “persistente significatività” dei precedenti penali, dimostrando una “accresciuta pericolosità sociale”. In altre parole, la nuova trasgressione, per le sue modalità violente, ha confermato e rafforzato la valutazione negativa sulla personalità dell’imputato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il fulcro del ragionamento della Cassazione risiede nel principio che la valutazione del reato di evasione non può essere astratta e limitata al solo allontanamento. Il giudice deve considerare il contesto complessivo, includendo le azioni compiute e le finalità della fuga. In questo caso, l’evasione non era finalizzata a un bisogno irrilevante, ma è sfociata in un episodio di violenza. Questo comportamento illecito, posto in essere durante la violazione della misura domiciliare, illumina di una luce più grave l’evasione stessa. La Corte ha implicitamente affermato che la condotta durante la fuga non è un fatto separato, ma un elemento che qualifica la gravità dell’evasione, rendendo proporzionata e giustificata sia l’esclusione di benefici che l’applicazione di aggravanti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa sentenza offre un importante principio guida: la valutazione della gravità di un’evasione domiciliare non si esaurisce nella violazione formale della prescrizione. Le circostanze e, soprattutto, le azioni compiute durante l’allontanamento sono cruciali. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la difesa basata sulla tenuità del fatto ha poche probabilità di successo se l’evasione è accompagnata da altri reati, specialmente se violenti. La pronuncia ribadisce che il comportamento del reo è un indicatore fondamentale della sua pericolosità, e una condotta grave durante l’evasione serve a confermare la validità dei precedenti penali, giustificando un trattamento sanzionatorio più severo attraverso l’applicazione della recidiva.
 
Un’evasione dai domiciliari può essere considerata di ‘particolare tenuità’ se durante la fuga si commette un altro reato?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la gravità della condotta tenuta durante l’evasione, come un’aggressione, esclude la possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto.
Come viene valutata la pericolosità sociale ai fini dell’applicazione della recidiva?
La Corte ha chiarito che la pericolosità sociale non si basa solo sui precedenti penali, ma anche sulla condotta attuale. Un’aggressione commessa durante l’evasione è considerata espressione di una accresciuta pericolosità sociale che giustifica l’applicazione della recidiva.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4251 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 4251  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato il DATA_NASCITA a San Severo avverso la sentenza emessa nei suoi confronti il 21/11/2022 dalla Corte di appello di Perugia,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con cui il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
 Con sentenza del 21 novembre 2022 la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Terni ex art. 385 cod. pen. in relazione all’art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354 ai NOME COGNOME per essersi allontanato, al di fuori degli orari per i quali gli era consentito, d domicilio presso il quale stava in detenzione domiciliare.
Nel ricorso e nelle conclusioni scritte del 7 novembre 2023 presentati dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza deducendo violazione della legge e vizio della motivazione: a) nel disconoscere la particolare tenuità del
fatto soltanto in considerazione dei precedenti penali senza che questi abbiano natura tale da fare configurare l’abitualità del reato; b) nell’applicare la recidiv (reiterata, specifica e infraquinquennale) senza una giustificazione fondata sul suo essere indice di accresciuta pericolosità dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Nell’escludere la particolare tenuità del fatto (oggetto del primo motivo di ricorso) la Corte di appello non ha soltanto considerato le plurime precedenti penali del ricorrente, ma ha anche eviden – ziato la gravità della sua condotta rilevando che, durante la sua evasione NOME, si incontrò – dopo averla contattata telefonicamente – con una donna, in una pizzeria e poi in un bar, aggredendola nel corso di un litigio e procurandole una frattura costale con 15 giorni di prognosi.
1.2. Anche relativamente al secondo motivo di ricorso, nell’applicare la recidiva (contestata come reiterata, specifica e infraquinquennale) la Corte Di appello non si è limitata a valutare i preciderdi penali del ricorrente ma ha anche ragionevolmente valutato che la sua condotta, come prima descritta, accredita «una persistente significatività – a questo fine – dei plurimi precedenti», il che è da intendersi nel senso che la considerevole gravità della sua trasgressione è espressione di una accresciuta pericolosità sociale.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2023