Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9036 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9036 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 27/02/2026 R.G.N. 41130/2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso presentato da:
avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte di appello di Perugia
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.
La Corte territoriale sarebbe rimasta silente in ordine al secondo motivo di appello, mentre, per il resto, la motivazione della sentenza non risulta persuasiva in riferimento al ragionamento giuridico che la porta a ritenere sussistente la condotta descritta in rubrica.
Oltre a non aver motivato adeguatamente, la Corte di appello ha omesso di valutare la circostanza di fatto per cui il ricorrente era dedito quasi esclusivamente all’attività concertistica, che lo costringeva a continui spostamenti. Tale elemento avrebbe dovuto indurre a escludere che le omissioni dichiarative fossero consapevolmente preordinate all’evasione d’imposta.
Richiamando la sentenza n. 25080/2003 delle Sezioni Unite di questa Corte, la difesa sottolinea che, anche laddove il ricorso sia ammissibile per il solo motivo di violazione di legge, la mancanza di motivazione può essere dedotta al fine di far emergere la sua mancanza o apparenza.
Il ricorso Ł inammissibile.
Come costantemente ribadito da questa Corte, Ł infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
In concreto, entrambi i giudici del merito hanno evidenziato la voluminosa attività condotta dall’RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE che, seppur fosse inquadrata quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , di fatto esercitasse un’attività commerciale. Inoltre, dagli atti emerge come la somma evasa, così come rideterminata a seguito della dichiarazione della prescrizione della condotta relativa all’anno 2013, fosse pari a 425.161,25 euro.
In secondo luogo, la Corte di appello di Perugia ha rilevato come quanto sostenuto dal consulente tecnico della difesa, rispetto alla natura volontaria delle somme corrisposte all’RAGIONE_SOCIALE, fosse completamente privo di qualsiasi controprova determinante a confutare la tesi della società di fatto.
La doglianza relativa all’elemento psicologico del reato, a sua volta contenuta nel primo motivo di ricorso, così come formulata, Ł inammissibile.
Come risulta dall’incontestato riepilogo dei motivi di appello contenuto a pag. 4 della sentenza gravata (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis , Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066) emerge infatti che l’unico profilo di doglianza coltivato sul punto dall’imputato era costituito dalla effettiva capacità dello stesso di comprendere l’esatto ammontare dell’imposta dovuta e l’effettivo superamento delle soglie di punibilità, in ragione della natura « no profit » dell’RAGIONE_SOCIALE.
In effetti, l’atto di appello deduceva solamente che «il fatto non costituisce reato per essere le imposte evase al di sotto delle soglie di punibilità» e comunque censurava la mancanza di natura «commerciale» dell’attività svolta dall’RAGIONE_SOCIALE; in sostanza, pur sollecitando alla Corte territoriale un epilogo decisorio relativo alla insussistenza dell’elemento psicologico del reato (assoluzione perchØ «il fatto non costituisce reato»), di
fatto appuntava la doglianza sugli elementi oggettivi del reato (natura dell’attività svolta e mancato superamento delle soglie di punibilità), sia pure in relazione al loro riflesso sul dolo.
Così circoscritto il thema decidendum , in ossequio all’articolo 581, comma 1, cod. proc. pen. (che impone di specificare non solo i capi o punti della sentenza impugnati e le richieste, ma anche i «motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»), la sentenza, alle pagine 6-7, risponde ricostruendo l’importo evaso e confermando la natura commerciale dell’attività svolta.
Il ricorso, invece, si appunta su un altro profilo, relativo alla sussistenza del dolo specifico di evasione (su cui, contrariamente all’atto di appello, lungamente si sofferma), che non era stato così dedotto nel giudizio di impugnazione, con conseguente inammissibilità della doglianza.
Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME