Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35564 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – LA COGNOME NOME
OSSERVA
I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di evasione sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso deduce l’erronea applicazione dell’art. 72 I. 689/1981, che, nella sua attuale formulazione, prevede che “il condanNOME alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall’istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell’articolo 56 è punito ai sensi del primo comma dell’articolo 385 del codice penale”. Secondo la difesa, tale norma si applicherebbe al caso di specie in quanto il ricorrente al momento dell’evasione si trovava ristretto in regime di detenzione domiciliare. Sulla base di questo presupposto interpretativo, si afferma che non vi è prova che l’allontanamento dal domicilio si sia protratto per più di 12 ore e che pertanto la condanna del ricorrente sia da annullare (cfr. p. 2 del ricorso).
Il motivo di ricorso, così come formulato, prospetta un’erronea ricostruzione della normativa applicabile al caso di specie. In effetti, il regime di detenzione domiciliare cui era sottoposto il ricorrente al momento dei fatti non è quello che discende dalla I. 689/1981 (detenzione domiciliare sostitutiva) ma, piuttosto, quello discipliNOME dagli artt. 47 ss. I. 354/1975 (detenzione domiciliare alternativa). L’ordinanza applicativa della detenzione domiciliare (Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ord. n. 2670/2017, in atti), infatti, è chiara nel rinvenire il fondamento normativo della misura proprio nella legge sull’ordinamento penitenziario. Ai sensi, dunque, dell’art. 47-ter, ottavo comma, ord. pen., il reato di evasione dalla detenzione domiciliare si configura mediante il semplice allontanamento dal luogo di espiazione della misura. Di conseguenza, non rileva il tempo – più o meno lungo dell’allontanamento.
Né è possibile applicare al caso di specie il disposto dell’art. 47-sexies ord. pen., che, analogamente all’art. 72 I. 689/1981, subordina il reato di evasione ad un allontanamento che si protragga oltre le 12 ore: Tale norma, infatti, è espressamente limitata alla c.d. detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies ord. pen. Nel caso di specie, come si è visto sopra, il
regime alternativo cui era sottoposto il ricorrente era quello della detenzione domiciliare ordinaria.
La sentenza impugnata, quindi, ha correttamente affermato la penale responsabilità del ricorrente per evasione, a nulla rilevando che l’allontanamento dal domicilio si sia protratto per un lasso di tempo inferiore alle 12 ore (circostanza, peraltro, asserita ma lasciata comunque indimostrata dalla difesa).
Il secondo motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Sul punto, la sentenza di appello appare immune da censure, giacché a fronte di un disvalore oggettivo della condotta legato ad una ricostruzione del fatto non adeguatamente supportata dalle emergenze probatorie ( quanto alla effettiva durata dell’allontanamento dal luogo di detenzione), ha messo altresì in luce elementi che oltre ad evidenziare la presenza di più fatti di reato idonei ad essere valorizzati in termini di abitualità ostativa, danno comunque conto di una intensità del dolo non compatibile con la causa di non punibilità rivendicata dalla difesa.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024