Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14713 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14713 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 13/07/1961
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che con un unico motivo di ricorso, la difesa prospetta l’applicabilità al caso di specie della previsione che limita la configurabilità del
reato di evasione ai soli casi di allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare che superi le dodici ore. La difesa, infatti, richiamando la sentenza
n. 47/2018 della Corte costituzionale, che ha esteso il più favorevole regime di punibilità per evasione previsto per la detenzione domiciliare speciale di cui
all’art. 47-sexies ord. pen. anche alla detenzione domiciliare di cui all’art. 47- ter, comma 1, lettera a) ord. pen., ritiene che al caso di specie si applichi tale
normativa, essendosi la ricorrente allontanata dal domicilio per soli 30 minuti;
rilevato che dalla ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare n.
816/2018 del Tribunale di sorveglianza di Napoli emerge che la ricorrente non si trovava in stato di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, primo comma, lettera a) – che è l’unico caso in cui, in virtù dell’interpolazione del giudice costituzionale, l’evasione è inconfigurabile se l’allontanamento non si protrae per più di dodici ore – ma, piuttosto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1bis, ord. pen., ipotesi, questa, in relazione alla quale è pienamente applicabile la regola generale di cui all’art. 47-ter, comma ottavo, ord. pen., che, richiamando in toto l’art. 385 cod. pen., non riconosce alcuna rilevanza, nel senso dell’esclusione della punibilità, alla durata dell’allontanamento;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 marzo 025