Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6740 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6740 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Roma nei procedimento nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nata a Roma il 13/12/1972
avverso l’ordinanza del 22/07/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma non ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 47-ter, comma 8, I. n. 354 del 1975 in relazione all’art. 385 cod. pen. per essere stata trovata, in regime di detenzione domiciliare, fuori dal proprio domicilio venti minuti prima dell’orario consentito. Nell’ordinanza si rileva l’intervenuta abrogazione della disposizione di legge in ragione di due pronunce della Corte Costituzionale, n. 177 del 2009 e n. 211 del 2018, con conseguente irrilevanza penale del fatto ascritto all’arrestata.
Pr-
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore di Roma per violazione di legge. Deduce il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l’allontanamento dalla propria abitazione non sia penalmente rilevante per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 177 del 2009, che si riferisce solo ai caso in cui il regime di detenzione domiciliare è stato applicato ai sensi dell’art. 47-ter lett. a) I. n. 354 del 1975 (madre di prole inferiore ai dieci anni).
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 177 del 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale l’art. 47-ter, comma 1, lett. a), I. n. 354 del 1975, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell’art 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di 12 ore. La sentenza ha riguardato unicamente l’allontanamento della madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei conviventi ammessa al regime di detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47ter, comma 1, lett. a), seconda parte; la questione sollevata nel giudizio costituzionale riguardava, infatti, la disparità di trattamento prevista dalla legge per casi analoghi, ossia quello della madre di prole di età non superiore ai dieci anni, sottoposta al regime di detenzione domiciliare ex art 47-quinquies (detenzione domiciliare “speciale”), il cui allontanamento non è punibile se non inferiore a dodici ore.
La pronuncia n. 211 del 2018, richiama nel provvedimento impugnato, attiene, invece, all’allontanamento del padre di prole inferiore ai dieci anni ammesso al medesimo regime nei casi di cui all’art. 47-ter, comma 1 lett. b), I. n. 354 del 1975.
Nel caso di specie l’arrestata non era stata ammessa al regime di detenzione domiciliare in quanto madre di prole di età inferiore a dieci anni, per cui la pronuncia sopra richiamata (n. 177 del 2009) non ha in alcun modo inciso sulla sussistenza dell’ipotesi di reato, e, quindi, sulla convalidabilità del relativo arresto.
L’ordinanza impugnata, va, quindi annullata, perché basata su un errato presupposto di diritto.
L’annullamento va disposto senza rinvio, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase oramai definitivamente esaurita, finalizzato esclusivamente alla verifica della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria (così in epoca risalente, ex multis, Cass. Sez. 6, n. 24679, 11 luglio 2006, Rv. 235136, Cass. Sez. 6 n. 6878 del 5 febbraio 2009, Rv. 243072, e da ultimo Cass. Sez. 3 n. 14971 del 10 novembre 2022, Rv. 284323).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso il 09/01/2025.