Evasione dagli Arresti Domiciliari: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il reato di evasione dagli arresti domiciliari rappresenta una violazione grave delle misure cautelari e la sua configurazione è oggetto di costante analisi giurisprudenziale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi cardine in materia, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e facendo luce sui limiti dell’impugnazione di legittimità. Questo provvedimento sottolinea come non sia sufficiente un generico dissenso sulla valutazione delle prove per ottenere una revisione della condanna.
I Fatti del Caso: L’impugnazione della Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che lo aveva condannato per il reato di evasione. L’imputato, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, si era allontanato dal luogo di restrizione senza autorizzazione. I motivi del suo ricorso in Cassazione si concentravano su una diversa interpretazione del materiale probatorio raccolto, sostenendo una valutazione differente dei fatti che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Cassazione sul Reato di Evasione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali del nostro ordinamento processuale penale: la ripartizione di competenze tra giudici di merito e giudice di legittimità e la consolidata interpretazione giurisprudenziale del reato di evasione.
L’Apprezzamento delle Prove: Competenza Esclusiva del Giudice di Merito
I giudici hanno chiarito che le deduzioni presentate dal ricorrente riguardavano l’apprezzamento delle prove. Tale attività, per sua natura, è rimessa alla competenza esclusiva della Corte d’Appello e del Tribunale. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e adeguata sia sull’accertamento del fatto-reato sia sulla sussistenza del dolo, ovvero l’intenzionalità della condotta.
La Definizione di Evasione secondo la Giurisprudenza Consolidata
La Corte ha inoltre ribadito che la decisione impugnata era perfettamente allineata con l’orientamento consolidato della giurisprudenza. Secondo tale orientamento, integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare avvenuto senza autorizzazione. Non assumono alcun rilievo, ai fini della configurabilità del reato, elementi quali la durata dell’allontanamento, la distanza percorsa o i motivi che hanno spinto il soggetto a violare la misura. La semplice elusione della vigilanza sullo stato custodiale è sufficiente a perfezionare il delitto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché mancava un confronto effettivo con le valutazioni, logicamente motivate, espresse dal giudice di merito. In sostanza, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse questioni fattuali già esaminate e decise in appello, come la natura di una scala esterna, senza sollevare vizi di legittimità concreti. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, ritenuta equa in considerazione delle questioni sollevate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: per contestare una condanna per evasione in Cassazione, non è sufficiente proporre una propria ricostruzione dei fatti. È necessario dimostrare che la motivazione della sentenza di merito presenta vizi logici o giuridici evidenti e insuperabili. La decisione rafforza la nozione rigorosa del reato di evasione, inteso come qualsiasi violazione dell’obbligo di permanere nel luogo di detenzione, e serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi che si concentrino su questioni di diritto, anziché tentare un improbabile riesame del merito.
Cosa integra il reato di evasione dagli arresti domiciliari secondo la Corte?
Qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, indipendentemente dalla durata dell’assenza, dalla distanza percorsa o dai motivi che hanno indotto il soggetto ad allontanarsi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché contestava l’apprezzamento delle prove, che è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), e non sollevava vizi di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata, la quale era considerata congrua e adeguata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 442 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 442 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCILLA il 19/11/1956
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N.
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso non potendosi in questa sede riproporre la medesima questione della natura pertinenziale o meno della scala esterna;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condann&la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024
Il Con
Il Presidente