Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11387 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11387 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a OSIO SOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censu adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito con c il ricorrente non si confronta criticamente;
in ordine alla censura relativa al dolo, il provvedimento impugNOME è connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali: alle pagine da 3 e 4 si dà atto che il ricorrente si era allontaNOME dalla struttura, in cui era in regime di arresti domicilia sicura consapevolezza di essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, dunque, de connessi obblighi e divieti;
in ordine alle censure relative al mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. O.P. e al diniego della circostanza attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 385 cod. pen. Corte territoriale ha correttamente fatto applicazione dei principi enunciati in materia dalla Co di legittimità (v. pagg. 4 e 5 ), escludendo sia l’applicazione del citato art. 51 – essendo l’imp consapevole della sua doppia posizione giuridica, ovvero di detenuto definitivo e di soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, e della diversità degli obblighi su di lui incombent – sia d 385, ultimo comma, cod. pen. posto che per costante orientamento di legittimità è necessario a tal fine che il soggetto si consegni all’autorità (ex multis, Sez. 6 , n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479).
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2026