Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39170 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39170 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai reati di furto aggravato e di evasione loro ascritti, essendosi impossessati di attrezzature di lavoro custodite all’interno del furgone di proprietà della ditta RAGIONE_SOCIALE, sebbene sottoposti alla misura della detenzione domiciliare (fatti del 26.10.2018).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando (in sintesi) quanto segue: i) mancanza della condizione di procedibilità della querela; ii) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati ascritti, atteso che la ricognizione dei ricorrent era stata effettuata dal teste COGNOME in violazione dell’iter procedurale previsto dalla legge; iii) violazione di legge quanto al reato di evasione, risultando dagli atti che al momento dei fatti i prevenuti erano autorizzati ad allontanarsi dalla propria dimora domiciliare.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, come legittimamente osservato nella sentenza impugnata, dalla denuncia del 26.10.2018 emerge la volontà del denunciante affinché si proceda penalmente nei confronti dei responsabili, laddove si legge che “il denunciante si riserva di integrare la presente denuncia/querela per tutti i reati che l’Autorità Giudiziaria ravviserà nel presente atto”.
4.2 II secondo motivo prospetta non consentite censure di merito, laddove l’affermazione di responsabilità per il furto pluriaggravato è motivata in modo logico e non contraddittorio, sulla base dei seguenti elementi adeguatamente valorizzati dai giudici: l’individuazione fotografica in data 6.11.2018; il riconoscimento degli imputati operato in udienza, nel corso dell’esame testimoniale, che costituisce “atto di identificazione diretta, effettuato con dichiarazioni orali, valido e processualmente utilizzabile anche senza l’osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione personale” (Sez. 2, n. 23970 del 31/03/2022, Mannolo, Rv. 283392 – 01); la fotografia della targa
dell’autovettura sulla quale veniva caricata la merce sottratta, risultata intestata proprio a COGNOME NOME ed in uso al medesimo.
4.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato, dovendosi sul punto condividere le considerazioni contenute nella requisitoria del Procuratore generale, alla luce della giurisprudenza formatasi sulla questione in disamina: il fatto che il reato sia stato commesso durante il tempo in cui gli imputati erano autorizzati ad uscire di casa al fine di soddisfare le proprie esigenze quotidiane di vita non esclude l’evasione, poiché l’autorizzazione a lasciare il luogo di esecuzione della misura domiciliare non può scriminare la consumazione di reati commessi proprio avvalendosi dei margini di liberta connaturati all’autorizzazione stessa, e non elide l’integrazione del delitto di evasione, giacché in questo caso non si determina affatto la sospensione del regime detentivo, ma si opera un semplice spostamento temporaneo del luogo di esecuzione dello stesso, che si trasferisce negli ambiti spaziali ove il soggetto può provvedere alle proprie esigenze di vita, senza poter legittimare ogni forma di allontanamento non sorretta dalla descritta finalità; allontanamento che, quindi, rientra a pieno titolo nel paradigma del reato di evasione (cfr. Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010, COGNOME, Rv. 245811 – 01; Sez. 5, n. 37428 del 04/05/2023, COGNOME, Rv. 285035 – 01).
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M .
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024