Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15908 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15908 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME n. Palermo 20/12/1984 avverso la sentenza n. 1558/24 della Corte di appello di Palermo del 20/03/2024
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostitut Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente alla contestazione della continuazione e al conseguente aumento della pena calcolato ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen. rispetto alla pena base
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, di NOME COGNOME in ordine al delitto di evasione continuata dagli arresti domiciliari (artt. 81 cpv, 385, terzo comma, cod. pen.) e la pena inflittagli nella misura di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che deduce due motivi di doglianza di seguito riprodotti.
2.1. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 cpv., 385 cod. pen.
Deduce la difesa che erroneamente la contestazione riguarda un duplice allontanamento, quello del 10 e quello del 12 dicembre 2019.
In realtà all’atto del controllo della Polizia Giudiziaria l’imputato, assent temporaneamente dalla propria abitazione e in fase di ritorno, nello scorgere gli operanti si dava alla fuga, facendo perdere le sue tracce e non rientrando nel proprio domicilio fino a tutto il giorno 12, allorquando veniva eseguito ulteriore controllo all’sito del quale gli operanti ne registravano nuovamente l’assenza.
Risulta, pertanto, errata la ricostruzione operata dalla Corte di appello che, sull’assunto della duplice evasione, ha attribuito valenza alle dichiarazioni del padre del ricorrente, da cui non è dato oltre tutto ricavare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito.
2.2. Erronea applicazione di legge penale e processuale e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 522 cod. proc. pen.
In sede di appello veniva dedotto da un lato il carattere eccessivo dell’aumento di pena determinato a titolo di continuazione e dall’altro che nel riportare le date delle evasioni il giudice di primo grado indicava quelle del 10 e 12 dicembre 2019, laddove la contestazione le riportava al 2020.
Su nessuna di tali deduzioni la Corte di merito ha svolto alcuna considerazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di censura verte su una errata percezione della peculiarità della fattispecie di cui la Corte di merito si sarebbe resa responsabile nel condannare l’imputato per due anziché per un solo episodio di evasione dagli arresti domiciliari.
Sulla consumazione del reato in termini di duplice evasione, la sentenza mostra in effetti di avere valorizzato in senso accusatorio la dichiarazione resa dal padre dell’imputato, che nel corso del secondo accesso degli operanti addetti al controllo della misura cautelare (12 dicembre 2019) ebbe loro a riferire che il figlio si era nuovamente allontanato.
Ma a prescindere dalle prove indicate a sostegno alla decisione impugnata, la doglianza si rivela inammissibile, dal momento che con essa il ricorrente chiede a questa Corte di legittimità di procedere ad una rinnovata e diversa valutazione dei fatti di reato, operazione notoriamente estranea all’ambito proprio del sindacato di legittimità.
Anche la seconda censura si rivela infondata.
Con riferimento all’aumento di pena stabilito a titolo di continuazione si rinviene, infatti, congrua motivazione (pag. 3 sent. imp.) e la misura della sanzione non appare né irragionevole né arbitraria, tanto da non consentire allo imputato di adombrarne profili di illegalità alla luce di quanto stabilito da Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273771.
Con riferimento, invece, alla data di consumazione del reato, deve rilevarsi che è l’imputazione originaria ad essere affetta da errore materiale.
Entrambe le sentenze di merito, infatti, affermano concordemente che i fatti avvennero nel 2019 e del resto l’ordinanza del Giudice di Sorveglianza che concedeva la detenzione domiciliare recava la data del 5 settembre 2019 ed è più che plausibile che i controlli avvenissero a circa un mese e non ad un anno di distanza.
In ogni caso l’imputato si è ampiamente difeso sul punto, così da doversi escludere la concreta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. (ex pluribus v. Sez. 5, n. 7208 del 01/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280472; Sez. 4, n. 7940 del 25/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280950; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 e infine Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051) né indica in che modo l’errore materiale possa avere in concreto menomato l’esercizio della propria attività difensiva.
Al rigetto dell’imputazione segue, come per legge, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
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P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 14 febbraio 2025
Il Presidente